Legge regionale 07 settembre 1990, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
Art. 2
 
3. Per gli interventi ricadenti sotto le previsioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, l' adesione all' invito del Sindaco, manifestata entro il 2 luglio 1987, tiene luogo della domanda di contributo eventualmente non presentata.
4. I Comuni provvedono a revocare le deliberazioni con le quali sono stati individuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ambiti edilizi di intervento unitario non rispondenti alla definizione di cui al citato comma 2 dell' articolo 1. Il provvedimento di revoca è quindi notificato ai titolari degli edifici interessati.
6. Gli ambiti edilizi di intervento unitario confermati a norma del comma 2, la cui attuazione non competa in via primaria alla Segreteria generale straordinaria, sono attuati dai proprietari interessati, singolarmente o riuniti in consorzio.
7. A tal fine il Sindaco rivolge o rinnova agli interessati l' invito previsto dall' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro il termine di venti giorni dalla conferma dell' intervento; in caso di inerzia del Sindaco, all' adempimento suddetto provvede in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
8. Qualora i proprietari interessati manifestino l' adesione all' invito di cui al comma 7, il Sindaco assegna loro un termine non superiore a sei mesi per la presentazione del progetto unitario di riparazione. Nell' ipotesi, invece, che i medesimi proprietari omettano di aderire al predetto invito di dar corso all' intervento, il Sindaco, salvo quanto previsto dai commi 10 e 11, può disporre l' occupazione temporanea degli immobili; in tal caso alla progettazione ed esecuzione dell' intervento unitario provvede in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
9. È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento unitario qualora la mancata adesione all' invito riguardi un numero di proprietari che rappresenti, in base all' imponibile catastale, più del settantacinque per cento del valore degli immobili interessati.
10. L' intervento unitario non può comunque avere luogo quando lo richieda espressamente, nel termine assegnato nell' invito del Sindaco o della Segreteria generale straordinaria, un numero di proprietari che rappresenti almeno il cinquanta per cento del valore degli immobili in base all' imponibile catastale.