Legge regionale 18 agosto 1990, n. 34 - dal 20/04/2001

Disposizioni in materia di usi civici.
Art. 2
 
1. All' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, le parole << dei componenti la Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale >>.