﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 09 luglio 1990

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore del territorio</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia convenzionata(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste  dagli  articoli  85  e  94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 -  della  legge  regionale  1  settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti d' impegno  di lire 600 milioni ciascuno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 600 milioni per l' anno 1990;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991  al    2009;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 600 milioni per l' anno 2010.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  3282  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2010 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia rurale(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli  articoli  89  -  come modificato dall' articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall' articolo 34 della  legge  regionale  30 maggio 1988, n. 37 - e 94 - come modificato   dall' articolo 38 della predetta legge regionale n. 37/1988 -  della  legge regionale  1  settembre  1982,  n.  75,   è   autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 300 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   900   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  3285  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti  capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere di viabilità di interesse regionale(programmi 0.7.1.  e 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste   dall' articolo  11,  primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985,  n. 22, limitatamente all' esecuzione delle opere viarie per  le quali   sia   stato   approvato   il   progetto    esecutivo anteriormente al 31 dicembre 1988, è autorizzata  la  spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 200  milioni  fa  carico  al capitolo 3710 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 26 bis  della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22,  così  come  inserito dall' articolo  9  della  legge regionale 25 agosto 1986, n. 38,  l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla  Comunità  montana  della  Carnia   un   finanziamento straordinario per il completamento delle opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente,  anteriormente  al 31  dicembre  1988.  A  tal  fine  è  autorizzata  la spesa complessiva  di  lire  800  milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni  per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1990 -  1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n.  6  -  programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X - il capitolo 993 (2.1.234.3.10.11) con la denominazione  &lt;&lt;  Finanziamento straordinario  alla  Comunità  montana  della Carnia per il completamento di opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 800 milioni,  suddiviso  in  ragione  di lire 300 milioni per l' anno 1990 e  lire  500  milioni  per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento straordinario ai Comuni(programma 1.4.3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 74, comma  7, della   legge   regionale   5   settembre   1989,   n.   25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per  l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 3393 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  300 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi di bonifica(programmi 0.7.1.  e 3.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  49  della legge regionale 28 gennaio  1987,  n.  3,  relativamente  al ripiano   delle   passività   risultanti   alla    chiusura dell' esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire  2.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  6 -  programma  0.7.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione  X  -  il  capitolo 963 (1.1.154.2.10.12)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  straordinari  a  favore   dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica  montana  per la copertura delle passività  &gt;&gt; e con lo  stanziamento,  in termini di competenza di lire  2.000  milioni  per   l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  al  Consorzio  di  bonifica  Cellina  Meduna   un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ai  fini  del ripiano   delle   passività   risultanti   alla    chiusura dell' esercizio 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità di cui al comma 3 è  autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  23 -  programma  3.1.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione X - il  capitolo  6241  (1.1.154.2.10.10)  con  la denominazione &lt;&lt;  Contributo straordinario  al  Consorzio  di bonifica Cellina Meduna per il ripiano delle passività  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> I  Consorzi  di  cui   all' articolo  49  della  legge regionale 3/1987 ed al comma 3 del presente  articolo,  sono tenuti a presentare dettagliata  relazione  a  dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma  1 per le finalità ivi previste, entro i termini che  verranno indicati nel provvedimento di impegno.</p></p></p></body></html>