﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 09 luglio 1990

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno quinquennale di lire 26  milioni, assegnato dallo Stato ai sensi   dell' articolo  1,  secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, iscritto sui capitoli 371  dello  stato  di  previsione dell' entrata e 6593 dello stato di previsione  della  spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990-1992  e  del bilancio per l' anno 1990, e  così  ivi  adeguato  nel  suo importo con la tabella  &lt;&lt;   C   &gt;&gt;  (variazioni  in  aumento) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il limite di impegno quinquennale di lire 10  milioni, assegnato dallo Stato ai sensi   dell' articolo  1,  secondo comma, lettera c), della legge  15  ottobre  1981,  n.  590, iscritto  sui  capitoli  372  dello  stato   di   previsione dell' entrata e 6592 dello stato di previsione  della  spesa di  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990-1992  e  del bilancio per l' anno 1990, e  così  ivi  adeguato  nel  suo importo con la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt; (variazioni  in  diminuzione) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di  lire  399.340.000,  assegnato  dallo  Stato   ai   sensi dell' articolo 12, primo comma,  punto  2,  della  legge  29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni  dal  1984  al 2003 con l' articolo 12, comma 1, della  legge  regionale  3 settembre 1984, n. 47,  sui  capitoli  563  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6202 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1990-1992 e del bilancio per  l' anno  1990,  verranno  ridotte  nella misura di lire 291.264.950 per ciascuno degli anni dal  1993 al 2003,  corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal  1990  al  1992 con  la  tabella  &lt;&lt;   C   &gt;&gt;  (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di  lire  89  milioni,  assegnato  dallo  Stato   ai   sensi dell' articolo 12, primo comma,  punto  2,  della  legge  29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni  dal  1988  al 2007 con l' articolo 8, comma 3, della  legge  regionale  11 maggio 1988, n. 28, e con l' articolo  11,  comma  1,  della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64,  sui  capitoli  563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1990-1992 e del bilancio per   l' anno  1990,  verranno revocate  per  ciascuno  degli  anni  dal  1993   al   2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal  1990 al 1992 con la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt; (variazioni  in  diminuzione) allegata alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Il  limite  di  impegno  di  lire  400  milioni  già iscritto, con decorrenza dall' anno 1988, sul capitolo  6465 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 per le finalità di cui all' articolo  6  della legge  regionale  5  giugno  1978,  n.  55,  come  integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1  settembre  1979, n. 58, - in corrispondenza all' assegnazione disposta  dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1  agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396  dello  stato  di previsione dell' entrata dei bilanci  citati  -  si  intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 1992.</p></p></body></html>