﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 09 luglio 1990

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi in materia di sport e tempo liberodi interesse regionale(programma 2.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia  di  attività  sportive  e  ricreative  nonché  di sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero, così come individuate dall' articolo 36 della legge  regionale  9 marzo 1988, n. 10, è autorizzata, per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 18 agosto  1980,  n. 43,    con    esclusione    degli    interventi     relativi all' equipaggiamento, la  spesa  di  lire  500  milioni  per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  22 -  programma  2.4.4.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VIII, il capitolo 6105  (1.1.162.2.08.09)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  per  il  sostegno  di   enti, associazioni  ed  organismi  di  interesse  regionale  e  di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale nei settori dello sport e del tempo  libero   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi dell' articolo 2, primo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6105 viene  inserito   nell' elenco  n.  1  allegato  ai  bilanci predetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nel testo del comma 1 dell' articolo  37  della  legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione &lt;&lt; , destinate al servizio di un bacino di utenza  di  livello  provinciale  e sovraprovinciale  &gt;&gt;  viene sostituita dalla locuzione &lt;&lt;  che rivestano interesse interprovinciale o regionale  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di  infrastrutture  sportive, come  individuate  dal comma 1 dell' articolo 37 della predetta legge regionale  n. 10/1988, così come modificato dal comma 4, è  autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire  500  milioni, per le finalità previste  dall' articolo  5,  primo  comma, punto 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n.  43,  come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28  giugno 1982, n. 43.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22  -  programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria  2.3.  -  Sezione VIII  -  il   capitolo   6137   (2.1.232.5.08.09)   con   la denominazione &lt;&lt;   Contributi  annui  costanti  a  Provincie, Comuni, e Consorzi o Associazioni fra  enti  locali  per  la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di  impianti sportivi, ivi comprese  le  opere  accessorie,  nonché  per l' acquisizione in proprietà  di  impianti  inutilizzati  o distratti dalla loro destinazione originaria,  relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento  complessivo  di lire   1.500   milioni,   corrispondente   alle   annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ivi comprese la realizzazione delle pertinenze e  dei  prescritti  parcheggi - l' Amministrazione regionale è  autorizzata  a  concedere una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.  A  tal fine è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  1.000 milioni, suddivisa  in  ragione  di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1990 e 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere complessivo di lire  1.000  milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento  complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato  di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> La sovvenzione prevista al comma 1 verrà concessa  ed erogata con le modalità previste   dall' articolo  2  della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24</p></p></body></html>