Legge regionale 09 luglio 1990 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 1

1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario - iscritto quale posta presunta, nell' ammontare di lire 90 miliardi, tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l' anno 1990, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della citata legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1989, nell' importo di lire 166.493.014.051.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 36.125.459.586, i residui attivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 3.421.031.799.687, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 1.760.476.485.177, nonché i trasferimenti all' anno 1990, accertati in lire 1.530.187.760.045.

3. Ai sensi del citato articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/82, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l' anno 1990 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.