﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 09 luglio 1990

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1990- 1992ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1990</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo 10, primo comma,  della  legge regionale  20  gennaio  1982,   n.   10,   come   sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989,  n. 32, il saldo finanziario - iscritto  quale  posta  presunta, nell' ammontare di lire 90  miliardi,  tra  le  entrate  nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  nel  bilancio di  previsione   per     l' anno   1990,   in   applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della citata legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come  modificato   dall' articolo  1 della legge regionale  11  dicembre  1989,  n.  32  -  viene aggiornato, in  base ai risultati  accertati  alla  chiusura dell' esercizio 1989, nell' importo di lire 166.493.014.051.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  saldo  finanziario  di  cui  al  comma  1   viene determinato sommando alla giacenza di  cassa,  accertata  in lire 36.125.459.586, i residui attivi al 31  dicembre  1989, accertati in lire 3.421.031.799.687, e sottraendo i  residui passivi   al   31   dicembre   1989,   accertati   in   lire 1.760.476.485.177, nonché i trasferimenti  all' anno  1990, accertati in lire 1.530.187.760.045.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi del citato articolo 10,  primo  comma,  della legge regionale 10/82,  le  poste  relative   all' ammontare presunto  dei  residui  attivi  e   passivi,   delle   somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio pluriennale  per  gli  anni  1990-1992  e  nel  bilancio  di previsione per  l' anno  1990  -  vengono  aggiornate  negli ammontari complessivi indicati al comma 2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato si previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990-1992  e  del bilancio per l' anno 1990 sono introdotte le variazioni,  in termini di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio per l' anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  D  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  limiti    d' impegno   riportati     nell' annessa tabella &lt;&lt;  E  &gt;&gt; vengono ridotti  -  in  corrispondenza  alle quote che non risultano più  impegnabili,  in  applicazione dell' articolo 20, ultimo comma, della legge 5 agosto  1978, n. 468 - per gli importi e con le decorrenze indicati  nella tabella medesima.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 vengono istituiti i capitoli 1079 e 1080 con la classificazione indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno  1990  viene  istituito  il  capitolo  1127  con  la classificazione indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno quinquennale di lire 26  milioni, assegnato dallo Stato ai sensi   dell' articolo  1,  secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, iscritto sui capitoli 371  dello  stato  di  previsione dell' entrata e 6593 dello stato di previsione  della  spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990-1992  e  del bilancio per l' anno 1990, e  così  ivi  adeguato  nel  suo importo con la tabella  &lt;&lt;   C   &gt;&gt;  (variazioni  in  aumento) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il limite di impegno quinquennale di lire 10  milioni, assegnato dallo Stato ai sensi   dell' articolo  1,  secondo comma, lettera c), della legge  15  ottobre  1981,  n.  590, iscritto  sui  capitoli  372  dello  stato   di   previsione dell' entrata e 6592 dello stato di previsione  della  spesa di  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990-1992  e  del bilancio per l' anno 1990, e  così  ivi  adeguato  nel  suo importo con la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt; (variazioni  in  diminuzione) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di  lire  399.340.000,  assegnato  dallo  Stato   ai   sensi dell' articolo 12, primo comma,  punto  2,  della  legge  29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni  dal  1984  al 2003 con l' articolo 12, comma 1, della  legge  regionale  3 settembre 1984, n. 47,  sui  capitoli  563  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6202 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1990-1992 e del bilancio per  l' anno  1990,  verranno  ridotte  nella misura di lire 291.264.950 per ciascuno degli anni dal  1993 al 2003,  corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal  1990  al  1992 con  la  tabella  &lt;&lt;   C   &gt;&gt;  (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di  lire  89  milioni,  assegnato  dallo  Stato   ai   sensi dell' articolo 12, primo comma,  punto  2,  della  legge  29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni  dal  1988  al 2007 con l' articolo 8, comma 3, della  legge  regionale  11 maggio 1988, n. 28, e con l' articolo  11,  comma  1,  della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64,  sui  capitoli  563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1990-1992 e del bilancio per   l' anno  1990,  verranno revocate  per  ciascuno  degli  anni  dal  1993   al   2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal  1990 al 1992 con la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt; (variazioni  in  diminuzione) allegata alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Il  limite  di  impegno  di  lire  400  milioni  già iscritto, con decorrenza dall' anno 1988, sul capitolo  6465 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 per le finalità di cui all' articolo  6  della legge  regionale  5  giugno  1978,  n.  55,  come  integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1  settembre  1979, n. 58, - in corrispondenza all' assegnazione disposta  dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1  agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396  dello  stato  di previsione dell' entrata dei bilanci  citati  -  si  intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Assunzione mutuo per il ripiano dei bilancidelle USL.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a stipulare, nell' anno 1990, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera a, del decreto legge  25 novembre 1989,  n.  382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, apposito mutuo di lire  44.704.582.000  per  la  parziale copertura  delle  maggiori  spese  sostenute   dai   presidi sanitari della regione per l' erogazione  delle  prestazioni del Servizio sanitario nazionale  negli  anni  1987  e  1988 rispetto alle entrate conseguite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Alla copertura della  spesa  di  lire  110.846.514.051 - relativa all' anno 1990 - corrispondente alla somma  della differenza tra le variazioni in aumento  ed  in  diminuzione previste  dalla  tabella  &lt;&lt;    B    &gt;&gt;   (art.   3   -   lire 69.726.514.051) e delle nuove o maggiori spese  autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo II, ad esclusione  degli articoli 28, 30, comma 8, e 32, comma 1, e con gli  articoli 54, 55, 56 e 58 (lire 41.120 milioni), si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 76.493.014.051, con la disponibilità  derivante    dall' aumento del saldo  finanziario,  il  cui  ammontare    viene aggiornato nell' importo specificato  all' articolo    1, comma 1;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 2.243 milioni, con le maggiori entrate  previste    dalla tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt; (articolo 2);</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 3.710 milioni, mediante storno dai sottoelencati    capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del    bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990-1992  e   del    bilancio per l' anno  1990  degli  importi  a  fianco  di    ciascuno indicati:</p><p style="text-align: justify;">1) capitolo 2391 - lire 300 milioni;</p><p style="text-align: justify;">2) capitolo 2491 - lire 50 milioni;</p><p style="text-align: justify;">3) capitolo 2772 - lire  300  milioni,  corrispondenti  a       parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e       trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,       della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con       decreto dell' Assessore alle  foreste  n.  59  del  21       febbraio 1990;</p><p style="text-align: justify;">4) capitolo 2819 - lire 120 milioni;</p><p style="text-align: justify;">5) capitolo 4781 - lire 150 milioni;</p><p style="text-align: justify;">6) capitolo 4991 -  lire  45  milioni,  corrispondenti  a       parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e       trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,       della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con       decreto dell' Assessore alle  finanze  n.  14  del  19       febbraio 1990;</p><p style="text-align: justify;">7) capitolo 6588 - lire 300 milioni, corrispondenti  alla       quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita       ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della  legge       regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,   con   decreto       dell' Assessore all' agricoltura n. 13 del 19  gennaio       1990;</p><p style="text-align: justify;">8) capitolo 6589 - lire  190  milioni,  corrispondenti  a       parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e       trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,       della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con       decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 13 del  19       gennaio 1990;</p><p style="text-align: justify;">9) capitolo 6602 -  lire  1.000  milioni,  corrispondenti       alla quota  non  utilizzata  al  31  dicembre  1989  e       trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,       della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con       decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 132 del 22       febbraio 1990;</p><p style="text-align: justify;">10) capitolo 6768 - lire 700 milioni, corrispondenti  alla      quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e  trasferita      ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della  legge      regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,   con   decreto      dell' Assessore   all' agricoltura  n.  132   del   22      febbraio 1990;</p><p style="text-align: justify;">11) capitolo 7204 - lire  530  milioni,  corrispondenti  a      parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e      trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,      della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con      decreto dell' Assessore  alle  finanze  n.  2  del  18      gennaio 1990;</p><p style="text-align: justify;">12) capitolo 7348 - lire 25 milioni;</p><p style="text-align: justify;">d) per lire 7.500 milioni,  mediante  prelevamento  di  pari    importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello    stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale    per gli anni 1990-1992 e del bilancio per   l' anno  1990    - Rubrica 28 - Partita n. 1, corrispondente a parte della    quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita  ai    sensi   dell' articolo  7,  secondo  comma,  della  legge    regionale  20  gennaio   1982,   n.   10,   con   decreto    dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del  19  febbraio    1990;</p><p style="text-align: justify;">e) per lire 8.500 milioni,  mediante  prelevamento  di  pari    importo dell' apposito fondo globale iscritto al capitolo    8920 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio    pluriennale 1990-1992 e del bilancio  per   l' anno  1990    - Rubrica 28 - Partita 11;</p><p style="text-align: justify;">f) per lire  500  milioni,  mediante  prelevamento  di  pari    importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello    stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale    per gli anni 1990-1992 e del bilancio per   l' anno  1990    - Rubrica 28 - Partita n. 9, corrispondente a parte della    quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita  ai    sensi   dell' articolo  7,  secondo  comma,  della  legge    regionale  20  gennaio   1982,   n.   10,   con   decreto    dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del  19  febbraio    1990;</p><p style="text-align: justify;">g) per lire 8.872 milioni, con le  disponibilità  derivanti    dalle riduzioni  di  limiti   d' impegno  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  E  &gt;&gt; (articolo 6);</p><p style="text-align: justify;">h) per lire 3.028.500.000, mediante le minori spese  di  cui    all' articolo 53.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Alla copertura delle maggiori  spese  di  lire  24.710 milioni per l' anno 1991, previste dagli  articoli  12,  13, 14, comma 3, 23, 24, 25 commi 5 e 9, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 54 e 58 si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 3.765 milioni, con le  disponibilità  derivanti    dalla somma algebrica  delle  variazioni  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt; (articolo 3);</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 8.872 milioni, con le  disponibilità  derivanti    dalle riduzioni  di  limiti   d' impegno  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  E  &gt;&gt; (articolo 6);</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 3.073 milioni, mediante le minori spese  di  cui    all' articolo 53;</p><p style="text-align: justify;">d) per lire 9.000 milioni,  mediante  prelevamento  di  pari    importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo    8920 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio    pluriennale 1990-1992 e del bilancio  per   l' anno  1990    - Rubrica 28 - Partita 11.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Alla copertura delle maggiori  spese  di  lire  23.710 milioni per l' anno 1992 previste dagli articoli 12, 13, 23, 24, 25, comma 5, 29,  33,  36,  41,  42,  43,  54  e  58  si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 4.365.600.000, con le  disponibilità  derivanti    dalla somma algebrica  delle  variazioni  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt; (articolo 3);</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 6.045.400.000, con le  disponibilità  derivanti    dalle riduzioni  di  limiti   d' impegno  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  E  &gt;&gt; (articolo 6);</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 4.799 milioni, mediante le minori spese  di  cui    all' articolo 53;</p><p style="text-align: justify;">d) per lire 8.500 milioni,  mediante  prelevamento  di  pari    importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo    8920 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio    pluriennale 1990-1992 e del bilancio  per   l' anno  1990    - Rubrica 28 - Partita 11.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVEO MAGGIORI SPESE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore del territorio</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia convenzionata(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste  dagli  articoli  85  e  94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 -  della  legge  regionale  1  settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti d' impegno  di lire 600 milioni ciascuno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 600 milioni per l' anno 1990;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991  al    2009;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 600 milioni per l' anno 2010.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  3282  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2010 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia rurale(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli  articoli  89  -  come modificato dall' articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall' articolo 34 della  legge  regionale  30 maggio 1988, n. 37 - e 94 - come modificato   dall' articolo 38 della predetta legge regionale n. 37/1988 -  della  legge regionale  1  settembre  1982,  n.  75,   è   autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 300 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   900   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  3285  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti  capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere di viabilità di interesse regionale(programmi 0.7.1.  e 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste   dall' articolo  11,  primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985,  n. 22, limitatamente all' esecuzione delle opere viarie per  le quali   sia   stato   approvato   il   progetto    esecutivo anteriormente al 31 dicembre 1988, è autorizzata  la  spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 200  milioni  fa  carico  al capitolo 3710 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 26 bis  della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22,  così  come  inserito dall' articolo  9  della  legge regionale 25 agosto 1986, n. 38,  l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla  Comunità  montana  della  Carnia   un   finanziamento straordinario per il completamento delle opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente,  anteriormente  al 31  dicembre  1988.  A  tal  fine  è  autorizzata  la spesa complessiva  di  lire  800  milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni  per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1990 -  1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n.  6  -  programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X - il capitolo 993 (2.1.234.3.10.11) con la denominazione  &lt;&lt;  Finanziamento straordinario  alla  Comunità  montana  della Carnia per il completamento di opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo,  in  termini  di competenza, di lire 800 milioni,  suddiviso  in  ragione  di lire 300 milioni per l' anno 1990 e  lire  500  milioni  per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento straordinario ai Comuni(programma 1.4.3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 74, comma  7, della   legge   regionale   5   settembre   1989,   n.   25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per  l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 3393 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  300 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi di bonifica(programmi 0.7.1.  e 3.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  49  della legge regionale 28 gennaio  1987,  n.  3,  relativamente  al ripiano   delle   passività   risultanti   alla    chiusura dell' esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire  2.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  6 -  programma  0.7.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione  X  -  il  capitolo 963 (1.1.154.2.10.12)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  straordinari  a  favore   dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica  montana  per la copertura delle passività  &gt;&gt; e con lo  stanziamento,  in termini di competenza di lire  2.000  milioni  per   l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  al  Consorzio  di  bonifica  Cellina  Meduna   un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ai  fini  del ripiano   delle   passività   risultanti   alla    chiusura dell' esercizio 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità di cui al comma 3 è  autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  23 -  programma  3.1.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione X - il  capitolo  6241  (1.1.154.2.10.10)  con  la denominazione &lt;&lt;  Contributo straordinario  al  Consorzio  di bonifica Cellina Meduna per il ripiano delle passività  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> I  Consorzi  di  cui   all' articolo  49  della  legge regionale 3/1987 ed al comma 3 del presente  articolo,  sono tenuti a presentare dettagliata  relazione  a  dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma  1 per le finalità ivi previste, entro i termini che  verranno indicati nel provvedimento di impegno.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori dei servizi sociali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strutture assistenziali per anziani(programma 2.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3  della  legge  regionale  14   dicembre   1987,   n.   44, relativamente  alle  strutture  specificatamente   destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata  la  spesa  di lire 400 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 400  milioni  fa  carico  al capitolo 4846 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  400 milioni per l' anno 1990.</p></p><a name="art18"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  18</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari ai Comuniper l' erogazione di assegni assistenziali integrativi(programma 2.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  finanziamenti  straordinari  ai  Comuni  per   il pagamento agli interessati degli assegni integrativi mensili già previsti dall' articolo 21  della  legge  regionale  27 giugno 1975, n. 43, purché maturati  entro il  31  dicembre 1986 e non ancora corrisposti, ovvero a rimborsare ai Comuni medesimi le somme  da  questi  anticipate  per  le  medesime finalità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I finanziamenti e  i  rimborsi  previsti  al  comma  1 saranno  concessi   su   presentazione   di   un   prospetto dimostrativo delle spese sostenute o da sostenere  da  parte dei  Comuni  interessati,   corredato     dall' elenco   dei beneficiari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  18 -  programma  2.2.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti straordinari  e  rimborsi  ai Comuni per  le  spese  necessarie  alla  liquidazione  degli assegni   integrativi   a   invalidi   civili,   ciechi    e sordomuti   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,   in   termini   di competenza, di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari per la gestionedi servizi socio - assistenziali(programmi 2.2.1.  e 2.2.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere agli enti previsti  dall' articolo  30,  comma  7, della legge regionale 11 agosto 1986, n.  33,  finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18  -  programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4761  (1.1.152.2.08.07)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Finanziamento     straordinario    agli    enti     previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11  agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al  31 dicembre 1989  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere ai Consorzi previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19,  finanziamenti  straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine  è  autorizzata  la  spesa  di  lire  2000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18  -  programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969  (1.1.152.2.08.07)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Finanziamento    straordinario    ai    Consorzi    previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8  luglio  1987,  n. 19, per la copertura dei disavanzi accertati al 31  dicembre 1989  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza,  di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> I finanziamenti previsti  dai  commi  1  e  4  saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata  in vigore della presente legge, di apposita domanda,  corredata da copia del bilancio da  cui  risulti  il  disavanzo,  alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.</p></p><a name="art21"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  21</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 46/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 1, L. R. 4/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere universitarie(programma 2.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere finanziamenti per  il  funzionamento  delle  Opere universitarie, di cui all' articolo 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive  modificazioni,  relative alle Università degli studi di Trieste e di Udine, divenute enti  dipendenti  dalla  Regione  ai  sensi  del   comma   2 dell' articolo 1 della DPR     19  marzo  1990,  n.  70,  in attesa   dell' emanazione  del   provvedimento   legislativo regionale ivi previsto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I finanziamenti di  cui al  comma  1  potranno  essere concessi ed  erogati  in   un' unica  soluzione  ed  in  via anticipata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è  autorizzata  la spesa di lire 5.000 milioni nell' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituto  -  alla  Rubrica  n.   19 -  programma  2.3.2.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione VI - il capitolo  5222  (2.1.155.2.06.06)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti per  il  funzionamento  delle Opere universitarie della Regione  &gt;&gt; e con lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per  l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Ai sensi dell' articolo 2, primo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5222 viene  inserito   nell' elenco  n.  1  allegato  ai  bilanci predetti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Attività teatrali(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In considerazione della  funzione  svolta   dall' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del  Friuli  -  Venezia Giulia quale organismo primario di  produzione  teatrale  ai sensi degli  articoli  10  e  11  della  legge  regionale  8 settembre 1981, n.  68,  ed  in  relazione  alla  necessità dell' Ente medesimo di ricorrere al mercato finanziario  per il   ripiano   dei   disavanzi   di   bilancio    pregressi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo annuo per quindici anni,  nella  misura di lire 250 milioni annui.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  contributo  sarà  concesso     all' atto   della presentazione della domanda, corredata  dalla  deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo  e dell' atto   di   adesione       dell' istituto    mutuante. L' erogazione  della   prima   annualità   del   contributo precitato sarà disposta all' atto della  presentazione  del contratto di mutuo definitivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine è autorizzato, nell' anno 1990, il  limite di impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n.  7  -  programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI -   il    capitolo    1217    (2.1.242.5.06.06)    con    la denominazione &lt;&lt;  Contributo quindicennale all' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia  per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi  &gt;&gt; e  con  lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2.  e 0.5.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa complessiva  di  lire  450  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n. 19 -  programma  2.3.2.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione VI - il capitolo  5221  (2.1.158.2.06.04)  con  la denominazione   &lt;&lt;  Contributi  al   Consorzio    MIB     per l' istituzione dei corsi  Master  international  business  &gt;&gt; con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 450  milioni,  suddiviso  in  ragione  di  lire  150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Ai sensi dell' articolo 2, primo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5221 viene  inserito   nell' elenco  n.  1  allegato  ai  bilanci predetti.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire  100  milioni  per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 10  -  programma 0.5.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XI  -  il capitolo 2003  (2.1.162.2.08.29)  con  la  denominazione:  &lt;&lt; Sovvenzione annua  all' Ecoistituto  del  Friuli  -  Venezia Giulia  di  Trieste  per  lo  svolgimento  delle   attività istituzionali &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo  di  lire 300 milioni suddivisi in ragione di  lire  100  milioni  per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Ai sensi   dell' articolo  2,  comma  1  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2003 viene riportato   nell' elenco  n.  1  allegato  ai  bilanci predetti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, L. R. 18/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi in materia di sport e tempo liberodi interesse regionale(programma 2.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia  di  attività  sportive  e  ricreative  nonché  di sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero, così come individuate dall' articolo 36 della legge  regionale  9 marzo 1988, n. 10, è autorizzata, per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 18 agosto  1980,  n. 43,    con    esclusione    degli    interventi     relativi all' equipaggiamento, la  spesa  di  lire  500  milioni  per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  22 -  programma  2.4.4.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VIII, il capitolo 6105  (1.1.162.2.08.09)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  per  il  sostegno  di   enti, associazioni  ed  organismi  di  interesse  regionale  e  di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale nei settori dello sport e del tempo  libero   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi dell' articolo 2, primo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6105 viene  inserito   nell' elenco  n.  1  allegato  ai  bilanci predetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nel testo del comma 1 dell' articolo  37  della  legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione &lt;&lt; , destinate al servizio di un bacino di utenza  di  livello  provinciale  e sovraprovinciale  &gt;&gt;  viene sostituita dalla locuzione &lt;&lt;  che rivestano interesse interprovinciale o regionale  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di  infrastrutture  sportive, come  individuate  dal comma 1 dell' articolo 37 della predetta legge regionale  n. 10/1988, così come modificato dal comma 4, è  autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire  500  milioni, per le finalità previste  dall' articolo  5,  primo  comma, punto 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n.  43,  come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28  giugno 1982, n. 43.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22  -  programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria  2.3.  -  Sezione VIII  -  il   capitolo   6137   (2.1.232.5.08.09)   con   la denominazione &lt;&lt;   Contributi  annui  costanti  a  Provincie, Comuni, e Consorzi o Associazioni fra  enti  locali  per  la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di  impianti sportivi, ivi comprese  le  opere  accessorie,  nonché  per l' acquisizione in proprietà  di  impianti  inutilizzati  o distratti dalla loro destinazione originaria,  relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento  complessivo  di lire   1.500   milioni,   corrispondente   alle   annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ivi comprese la realizzazione delle pertinenze e  dei  prescritti  parcheggi - l' Amministrazione regionale è  autorizzata  a  concedere una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.  A  tal fine è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  1.000 milioni, suddivisa  in  ragione  di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1990 e 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere complessivo di lire  1.000  milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento  complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato  di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> La sovvenzione prevista al comma 1 verrà concessa  ed erogata con le modalità previste   dall' articolo  2  della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasporti speciali e straordinari(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  60  della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41,  è  autorizzata  la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 200  milioni  fa  carico  al capitolo 3974 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  200 milioni per l' anno 1990.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' agricoltura</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sostegno agli imprenditori agricoli(programma 3.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8,  comma  1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19  è  autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 350  milioni  fa  carico  al capitolo 6330 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene,  conseguentemente,  elevato  di lire 350 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Inserimento giovani in agricoltura(programma 3.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 5,  comma  1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n.  19  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 6334 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  500  milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo -  corrispondente  a  parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma,  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 1  febbraio  1990 -, dal capitolo 6333 dello stato di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Concorso negli interessisui prestiti di esercizio(programma 3.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale   5   giugno   1978,   n.   55,   come   integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  6467  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1993  e  1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari all' ERSAe alle cooperative agricole(programmi 3.1.3, 3.1.6 e 3.1.7)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere     all' Ente   regionale    per    lo    sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia  Giulia  un finanziamento straordinario  di  lire  500  milioni  per  la realizzazione di  investimenti  nelle  aziende  agricole  di proprietà regionale ed affidate  in  conduzione   all' Ente medesimo.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 6764 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990,  il  cui stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le finalità previste dall' articolo 37, comma  3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è  autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Il predetto onere di lire 200  milioni  fa  carico  al capitolo 6763 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  200 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1,  comma  6, della  legge  regionale  13  dicembre  1985,   n.   49,   è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa  carico  al capitolo 6477 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.100 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Al predetto onere di lire 1.100 milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt; dello stato di previsione precitato;  detto  importo  corrisponde  a  parte delle  somme  non  utilizzate  al   31   dicembre   1989   o disimpegnate in conto residui su capitoli di spesa  relativi ad interventi nelle zone terremotate, trasferite  sul  Fondo di solidarietà precitato ai sensi dell' articolo 22,  primo e secondo comma, della legge regionale 20 gennaio  1982,  n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione  n.  3048 del 12 marzo 1990.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 3 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991 nel testo modificato da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sostegno ai consorzi apistici(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  15  della legge regionale 29 marzo 1988,  n.  16,  è  autorizzata  la spesa di lire 65 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire  65  milioni  fa  carico  al capitolo 6759 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene,  conseguentemente,  elevato  di  lire  65 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Difesa fitopatologica(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 4, commi 1  e 2, lettera a), della legge  8  novembre  1986,  n.  752,  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 6766 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  100 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  100  milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo -  corrispondente  a  parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma,  della  legge regionale   20   gennaio   1982,   n.   10,   con    decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 1 febbraio 1990-, dal capitolo 6714 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori dell' industria, dell' artigianatodel commercio e del turismo</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi sugli interessi per gli investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre  1965,  n.  25,  come  sostituito  con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982,  n.  66, modificato con  l' articolo  40  della  legge  regionale  23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con  l' articolo  17  della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30,  sono  autorizzati,  a decorrere rispettivamente dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;</p><p style="text-align: justify;">b) lire  8.000  milioni  per  ciascuno degli anni  dal  1991    al 1999;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 4.000 milioni per l' anno 2.000.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   20.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  7330  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Costituzione del &lt;&lt;  Fondo rischi  &gt;&gt; dell' Agenziaper lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  un  contributo  di  lire  1.000  milioni  per  la costituzione di un fondo rischi gestito dall' Agenzia per lo sviluppo   economico   della   montagna    SpA,     di   cui all' articolo 1 della legge regionale 31  ottobre  1987,  n. 36, così  come  integrato   dall' articolo  4  della  legge regionale 7 agosto 1989, n. 16,  per  la  concessione  delle garanzie di cui alle lettere e) ed f) del predetto  articolo 1 della legge regionale n. 36/1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine è  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio  per   l' anno  1990  è istituito - alla Rubrica n. 7 -  programma  3.5.1.  -  spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X -  il  capitolo 1564 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione &lt;&lt;  Contributo  a favore   dell' Agenzia  per  lo  sviluppo  economico   della montagna  SpA   per la costituzione di un fondo rischi  &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Società di servizi per la cooperazione economicacon Paesi dell' Est europeo(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a sottoscrivere azioni, sino ad un terzo del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo  2458  del  codice civile, della società di  servizi,  con  sede  in  Trieste, promossa  dalla  SPI   SpA,    -  Società   di   promozione industriale - del gruppo IRI, avente finalità di promozione imprenditoriale di fornitura  di  servizi  e  di  assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con  i  Paesi dell' Est europeo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per  le  finalità  del  comma  1   l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  a  sottoscrivere  azioni   della costituenda società sino all' importo di lire 100  milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100  milioni  per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n.  7  -  programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione  X -   il    capitolo    1565    (2.1.254.3.10.25)    con    la denominazione &lt;&lt;  Sottoscrizione di azioni della società  di servizi con sede a Trieste promossa dalla SPI  SpA    avente finalità  di promozione imprenditoriale,  di  fornitura  di servizi ed assistenza tecnica per favorire  la  cooperazione economica con  i  Paesi   dell' Est  europeo   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100  milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Aree attrezzate per insediamenti produttivi(programma 0.1.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere all' Ente per la zona industriale  di  Trieste  un finanziamento di lire 1.000 milioni annui,  per  un  periodo non  superiore  a  dieci  anni,  per  il  completamento  del raccordo  ferroviario  e   di   altre   infrastrutture   nel comprensorio industriale di Trieste.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1  bis.</span>  Per  le  finalità  di  cui  al  comma   1,   il finanziamento ivi citato potrà essere utilizzato altresì a sollievo degli oneri finanziari connessi all' assunzione  di un mutuo che l' Ente predetto assumerà.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per  le  finalità  previste  dai  commi  1 e 1 bis è autorizzato,   nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1990  al 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990, è istituito, alla Rubrica n.  7  -  programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X -   il    capitolo    1218    (2.1.243.4.10.28)    con    la denominazione  &lt;&lt;   Finanziamento   all' Ente  per  la   zona industriale di Trieste per   l' assunzione   dell' onere  di ammortamento di un mutuo decennale per il completamento  del raccordo ferroviario e delle infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo di  lire  3.000  milioni,  corrispondente  alle   annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1/1/1991.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1/1/1991.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 2, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1/1/1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Impianti idroelettrici(programma 1.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  12  della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35,   l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  contributi  in  conto capitale ai soggetti previsti dall' articolo 49 della  legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per una spesa di  lire  880 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 880  milioni  fa  carico  al capitolo 7205 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  880 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore di strutture consortili(programma 3.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  34  della legge  regionale 23 luglio 1984, n. 30,  è  autorizzata  la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  è  istituito - alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4.  - Sezione  X - il  capitolo   7287  (2.1.243.3.10.32)  con  la denominazione   &lt;&lt;   Contributi  a   favore  delle  strutture consortili  e  di  organismi  di   servizio   alle   imprese industriali   e   artigianali   al  fine  di  promuovere  l' adeguamento   all' evoluzione  dei  mercati  e  delle  nuove tecnologie   &gt;&gt;   e  con  lo  stanziamento,   in  termini  di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p></p><a name="art39"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  39</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi in conto capitalesugli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale  31  ottobre  1987,   n.   35,   è   autorizzata, relativamente al settore dell' artigianato, la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 8042 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Realizzazione di centri commerciali(programma 3.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste  dal  Capo  IV  della  legge regionale  27   novembre   1967,   n.   26,   e   successive modificazioni  ed  integrazioni  è  autorizzata  la   spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 8221 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990-1992,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato  di  lire  2.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000  milioni  per ciascuno degli anni 1991 e 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore delle imprese commerciali(programma 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Dopo l' articolo 19 della legge regionale  31  ottobre 1987, n. 35, viene inserito il seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                        Art.  19 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a sostenere  il  settore  commerciale  nei   territori   delle Comunità montane  della  Carnia,  Canal  del  Ferro  -  Val Canale, Gemonese,  Valli  del  Torre,  Valli  del  Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val  Cosa,  Val  Tramontina attraverso la concessione alle  imprese  commerciali  -  ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle  imprese che operano nel settore della  grande  distribuzione,  così come definito dalla legge  11  giugno  1971,  n.  426  -  di contributi in conto capitale, fino alla misura  massima  del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile,  sulle  spese di investimento per:<p style="text-align: justify;">a) costruzione o acquisto e  riattivazione  di  esercizi  di    vendita o di somministrazione di alimenti e bevande,  ivi    compreso l' eventuale  onere  per  l' acquisizione  delle    aree;</p><p style="text-align: justify;">b) ammodernamento   o   ristrutturazione   degli    esercizi    commerciali  preesistenti,  con  spesa  superiore  ai  50    milioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Agli interventi di cui al  comma  1  si  applicano  le procedure di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili,  entro il  limite  delle  quote   delle   spese   non   ammesse   a finanziamento  agevolato,  con  altri  contributi  in  conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi  statali  e regionali.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai  fini  della  concessione  dei  contributi  di  cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre  1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del  presente  articolo, possono essere considerate ammissibili anche  le  spese  per investimenti effettuati dalla imprese successivamente all' 1 gennaio 1990 e prima dell' entrata in vigore della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 19 bis  della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del  presente  articolo,  è  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, con  decorrenza dall' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica   n.   26 - programma 3.4.2. - spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  8311  (2.1.243.3.10.25)  con  la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale per  incentivi agli investimenti  delle  imprese  commerciali  ubicate  nei territori di cui al comma 1   dell' articolo  19  bis  della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35,  inserito  con l' articolo 42 della  legge  regionale  9  luglio  1990,  n. 29  &gt;&gt; e  con  lo  stanziamento  complessivo  di  lire  1.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1991 e 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi pluriennalia favore delle strutture turistiche(programma 3.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 1  e  10  bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come  integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio  1983,  n. 3, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno  di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1990  al 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere   complessivo   di  lire   1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  8427  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Attività inerenti ai campionatidel mondo di calcio &lt;&lt;  Udine 90  &gt;&gt;(programma 3.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  61  della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è  autorizzata  la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8361 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1990.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ACQUISIZIONE DI FONDI ASSEGNATI DALLOSTATO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMAINTEGRATO MEDITERRANEO PER LA LAGUNADI MARANO E GRADO INTEGRAZIONI ALLALEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1989, N. 40</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Acquisizione di fondi statali per opere di sistemazioneidraulica e di difesa della laguna di Marano e Gradoe per la ricerca applicata in acquacoltura</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione  alla  partecipazione  finanziaria  dello Stato all' attuazione del Programma  Integrato  Mediterraneo per    le    zone         dell' Adriatico     settentrionale - Sottoprogramma &lt;&lt;  Zone lagunari tra il  Tagliamento  e  la laguna di Grado  &gt;&gt;, è acquisita al  bilancio  regionale  la somma complessiva di lire 20.206.500.000, a valere sul Fondo di rotazione per  le  politiche  comunitarie  istituito  con l' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.  183, così ripartita negli anni tra i seguenti interventi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:<p style="text-align: justify;">a) finanziamento complessivo di lire 19.096.500.000  per  la    realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e  di    difesa delle valli da pesca  nella  laguna  di  Marano  e    Grado di cui   all' articolo  3,  comma  1,  della  legge    regionale 27 dicembre 1989, n. 40;</p><p style="text-align: justify;">b) finanziamento complessivo di lire 1.110  milioni  per  il    finanziamento del programma pluriennale di ricerca di cui    all' articolo 6 della citata legge regionale n. 40/1989.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In relazione al disposto di cui al  comma  1,  lettera a), sul capitolo 501 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1990-1992  e  del bilancio per   l' anno  1990  è  iscritto  lo  stanziamento complessivo di lire 19.096.500.000, suddiviso in ragione  di lire 12.492.500.000 per l' anno 1990, lire 4.418.000.000 per l' anno  1991 e lire 2.186.000.000 per l' anno  1992;  nella denominazione del  citato  capitolo  501   dell' entrata  la locuzione &lt;&lt;  per  gli  interventi  da  realizzare   &gt;&gt;  viene sostituita con la locuzione &lt;&lt;  per  la  realizzazione  delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle  valli  da pesca nella laguna di Marano e Grado  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> In relazione al disposto di cui al  comma  1,  lettera b), nello stato di previsione   dell' entrata  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990, è istituito al titolo  II  -  categoria  2.3. -  il  capitolo  514  (2.3.2.)  con  la   denominazione   &lt;&lt;  Acquisizione di fondi assegnati dallo  Stato  a  valere  sul Fondo  di  rotazione  per   l' attuazione  delle   politiche comunitarie istituito con l' articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento  del  programma pluriennale  di  ricerca  da   realizzare   ai   sensi   del Regolamento  CEE  23 luglio 1985, n. 2088, nell' ambito  del Programma Integrato Mediterraneo  &gt;&gt; e  con  lo  stanziamento complessivo di lire 1.110 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 475 milioni per l' anno  1990,  lire  318  milioni  per l' anno 1991 e lire 317 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Revoca dell' autorizzazione di cui all' articolo 11,comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi  dell' articolo  10,  comma  4,  della  legge regionale 40/1989, l' autorizzazione a  stipulare  contratti di mutuo già disposta dall' articolo  11,  comma  3,  della legge  regionale  7  febbraio  1990,  n.  4,  -   ai   sensi dell' articolo  7,  n.   2,   dello   Statuto   speciale   e dell' articolo 19, primo comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982, n. 10, - viene revocata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In relazione  al  disposto  di  cui  al  comma  1,  il capitolo 1656 dello stato di previsione   dell' entrata  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno 1990 ed il relativo stanziamento complessivo  di lire 10.400 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  7.600 milioni per l' anno 1990 e lire 2.800 milioni  per   l' anno 1991, vengono soppressi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> In relazione al disposto di cui al  comma  1,  vengono inoltre  soppressi  i  seguenti  capitoli  dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per   l' anno  1990  e  i  relativi stanziamenti, a fianco di ciascuno indicati:<p style="text-align: justify;">a) capitolo 1265 con lo  stanziamento  complessivo  di  lire    3.517 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.765 milioni    per l' anno 1991 e lire 1.752 milioni per l' anno 1992;</p><p style="text-align: justify;">b) capitolo 1305 con lo stanziamento complessivo di lire 901    milioni, suddiviso in ragione di  lire  357  milioni  per    l' anno 1991 e lire 544 milioni per l' anno 1992;</p><p style="text-align: justify;">c) capitolo 2499 con lo  stanziamento  complessivo  di  lire    5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni    per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991;</p><p style="text-align: justify;">d) capitolo 6297 con lo  stanziamento  complessivo  di  lire    5.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.600 milioni    per l' anno 1990 e lire 800 milioni per l' anno 1991.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rettifica dell' autorizzazione di cui all' articolo 3,comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' autorizzazione  della  spesa  complessiva  di  lire 14.100 milioni, disposta per gli anni dal 1990 al  1993  con l' articolo 3, comma 3, della legge  regionale  27  dicembre 1989, n. 40, già rettificata  in  lire  19.300  milioni  in relazione al disposto di cui   all' articolo  11,  comma  3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, - relativo alla riautorizzazione per l' anno 1990 anche dei 5.200 milioni di mutuo non stipulati entro l' anno 1989, di  cui  lire  1.500 milioni per gli interventi di cui alla  lettera  a)  e  lire 3.700 milioni per gli interventi di cui alla lettera b)  del citato articolo 3, comma 3, della  legge  regionale  40/1989 - viene modificata in lire 21.185 milioni per gli  anni  dal 1990 al 1992, così suddivisi tra gli anni e tra  i  settori di intervento di cui al medesimo articolo 3, comma 3,  della legge regionale 40/1989:<p style="text-align: justify;">a) lire 11.885 milioni, suddivisi in ragione di  lire  6.900    milioni per l' anno 1990 e lire 4.985 milioni per l' anno    1991,  per  i  progetti   da   realizzare   nel   settore    ambientale;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  5.000    milioni per l' anno 1990, lire 1.700 milioni per  l' anno    1991 e lire  2.600  milioni  per   l' anno  1992,  per  i    progetti da realizzare nel settore agricolo.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato peropere di sistemazione idraulica e di difesa della lagunadi Marano e Grado</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità di cui   all' articolo  3,  comma  1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40,  nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 si iscrive la somma  complessiva  di  lire  19.096.500.000,  suddivisa  in ragione di  lire  12.492.500.000  per   l' anno  1990,  lire 4.418.000.000 per l' anno  1991  e  lire  2.186.000.000  per l' anno  1992,  in  corrispondenza   dell' entrata  di  pari importo di cui all' articolo 45, comma 1, lettera a)  ed  in relazione ai seguenti fatti finanziari  per  gli  importi  a fianco di ciascuno indicati:<p style="text-align: justify;">a) alla  revoca  degli  stanziamenti  per  complessive  lire    10.400  milioni,  suddivisi  in  ragione  di  lire  7.600    milioni per l' anno 1990 e lire 2.800 milioni per l' anno    1991, disposta con l' articolo 46, comma 3, lettere c)  e    d);</p><p style="text-align: justify;">b) alla maggiore spesa complessiva di  lire  3.385  milioni,    suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni  per   l' anno    1990 e di lire 985 milioni per l' anno  1991,  risultante    dalla modifica   dell' autorizzazione  di  spesa  di  cui    all' articolo 47, comma 1, lettera a);</p><p style="text-align: justify;">c) all' acquisizione nella spesa  dell' ulteriore  quota  di    assegnazione   statale   pari    a    complessive    lire</p><p style="text-align: justify;">5.311.500.000, suddivisa in ragione di lire 2.492.500.000    per l' anno 1990, lire 633.000.000 per   l' anno  1991  e    lire 2.186 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine,  sui  seguenti  capitoli  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990  vengono  iscritti gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:<p style="text-align: justify;">a) sul  capitolo  2500  viene   iscritto   lo   stanziamento    complessivo di lire 8.909.500.000, suddiviso  in  ragione    di  lire  5.777.500.000  per    l' anno   1990   e   lire    3.132.000.000   per       l' anno    1991,    a    fronte    dell' autorizzazione di spesa di cui   all' articolo  47,    comma 1, lettera a);</p><p style="text-align: justify;">b) sul  capitolo  6298  viene   iscritto   lo   stanziamento    complessivo di lire 10.187 milioni, suddiviso in  ragione    di lire 6.715  milioni  per   l' anno  1990,  lire  1.286    milioni per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno    1992, a fronte   dell' autorizzazione  di  spesa  di  cui    all' articolo 47, comma 1, lettera b).</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riduzione di spese regionaliin relazione all' acquisizione dei fondi statali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Dallo stato di previsione  della  spesa  del  bilancio regionale si provvede a disporre uno  storno  di  fondi  per complessive lire 5.811.500.000 per  gli  anni  dal  1990  al 1992, suddivisi in ragione di lire 2.992.500.000 per l' anno 1990, lire 633.000.000 per l' anno 1991, lire  2.186.000.000 per l' anno 1992, nonché la  revoca  della  spesa  di  lire 1.000.000.000 per l' anno 1993,  in  relazione  ai  seguenti fatti finanziari  per  gli  importi  a  fianco  di  ciascuno indicati:<p style="text-align: justify;">a) alla minor  spesa  complessiva  di  lire  1.500  milioni,    suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990    e di lire 1.000 milioni  per   l' anno  1993,  risultante    dalla modifica   dell' autorizzazione  di  spesa  di  cui    all' articolo 47, comma 1, lettera b);</p><p style="text-align: justify;">b) l' iscrizione  nella  spesa   dell' ulteriore  quota   di    assegnazione statale di complessive  lire  5.311.500.000,    suddivisi in ragione di lire 2.492.500.000  per   l' anno    1990, lire 633.000.000 per  l' anno  1991  e  lire  2.186    milioni per l' anno 1992, disposta con   l' articolo  48,    commi 1, lettera c), e 2 (parte).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine dagli stanziamenti  dei  seguenti  capitoli dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1990-1992  e  del  bilancio  per l' anno 1990  vengono  stornati  gli  importi  a  fianco  di ciascuno indicati:<p style="text-align: justify;">a) dal capitolo 2497 viene stornata la somma complessiva  di    lire  524.500.000,   suddivisa   in   ragione   di   lire    377.500.000 per l' anno 1990  -  corrispondente  a  parte    della  quota  non  utilizzata  al  31  dicembre  1989   e    trasferita, ai sensi  dell' articolo  7,  secondo  comma,    della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto    dell' Assessore  alla finanze  n. 14/Rag. del 19 febbraio    1990 - e lire 147 milioni per l' anno 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) dal capitolo 6295 viene stornata la somma complessiva  di    lire 5.287 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  2.615    milioni per l' anno 1990 - corrispondente, per lire 2.085    milioni, alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989  e    trasferita, ai sensi  dell' articolo  7,  secondo  comma,    della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto    dell' Assessore all' agricoltura n. 132 del  22  febbraio    1990 -, lire 486 milioni per l' anno 1991  e  lire  2.186    milioni per l' anno 1992.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Statoper la ricerca applicata in acquacoltura</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità di cui all' articolo  6  della  legge regionale  27  dicembre  1989,  n.  40,  in   corrispondenza dell' entrata complessiva  di  lire  1.110  milioni  di  cui all' articolo 45,  comma  1,  lettera  b),  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, alla  Rubrica  n. 24 - programma 3.2.7. - spese di  investimento  -  Categoria 2.4.  -  Sezione  X  -  viene  istituito  il  capitolo  7665 (2.1.238.5.10.14) con la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento  del programma di ricerca applicata in acquacoltura  nell' ambito del Programma  Integrato  Mediterraneo,  in  attuazione  del regolamento  CEE   n.  2088  del  23  luglio  1985  -  fondi statali  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di  lire  1.110 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  475  milioni  per l' anno 1990, lire 318 milioni per l' anno 1991 e  lire  317 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In relazione all' iscrizione nella spesa del  suddetto importo di complessive lire 1.110 milioni,  e  tenuto  conto degli storni disposti con gli articoli 51,  comma  3,  e 52, comma 3, dal capitolo 7663 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e del bilancio   per   l' anno   1990,  viene  stornata  la  somma complessiva di lire 671 milioni,  suddivisa  in  ragione  di lire 36 milioni per l' anno 1990, lire 318  milioni  per  l' anno 1991 e lire 317 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Formazione professionaledegli addetti all' acquacoltura</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità di cui all' articolo  7  della  legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata  la  spesa di lire 208 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 208  milioni  fa  carico  al capitolo 5862 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  208 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  208  milioni  si  provvede mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  7663  dello stato di previsione precitato</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sviluppo dell' organizzazione commerciale</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità di cui all' articolo  8  della  legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata  la  spesa di lire 231 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 231  milioni  fa  carico  al capitolo 7632 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  231 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di  lire  231  milioni  si  provvede mediante storno, dal capitolo 7663 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente -  per  lire  210 milioni - alla quota non utilizzata al 31  dicembre  1989  e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma,  della legge  regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con   decreto dell' Assessore alle finanze  n.  14/Rag.  del  19  febbraio 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riallocazione di risorse regionali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La somma complessiva di lire  10.900.500.000  stornata dai capitoli 1265, 1305, 2497, 6295 e 7663  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 con  gli  articoli 46, comma 3, lettere a) e b), 49, comma 2, lettere a) e  b), e 50, comma 2, viene destinata  alla  copertura  di  nuove o maggiori spese autorizzate con la presente legge,  ai  sensi dell' articolo 11, per   l' ammontare  complessivo  di  lire 10.900.500.000, suddiviso in ragione di  lire  3.028.500.000 per l' anno 1990, lire 3.073.000.000 per l' anno 1991,  lire 4.799.000.000 per l' anno 1992.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ALTRE NORME FINANZIARIE,CONTABILI E PROCEDURALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia agevolata(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n.  75,  come  modificati, rispettivamente, dall' articolo 33 e dall' articolo 38 della legge regionale 30  maggio  1988,  n.  37,  è  autorizzato, nell' anno 1990, un limite di  impegno,  le  cui  annualità saranno iscritte nello stato di previsione della  spesa  del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 40 milioni nell' anno 1990;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>     L' onere   complessivo   di   lire   60   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1990 al 1992, fa carico al  capitolo  3284  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1993  al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Autoservizi sostitutivi di linee ferroviariedi interesse regionale(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli oneri derivanti dalla composizione,  anche  in via    transattiva,    delle    controversie    sorte    tra l' Amministrazione  regionale  e  le  aziende  pubbliche   e private  di  trasporto,  nel   settore   degli   autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale,  è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  14 -  programma  1.5.5.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.4. - Sezione IX - il capitolo  3979  (1.1.148.2.09.18)  con  la denominazione &lt;&lt;  Oneri derivanti dalla  composizione,  anche in   via   transattiva,   delle   controversie   sorte   tra l' Amministrazione  regionale  e  le  aziende  pubbliche   e private  di  trasporto,  nel   settore   degli   autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  700 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Convenzione con l' Agenziaper lo sviluppo della montagna(programma 3.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Per    far    fronte    agli    oneri     derivanti all' Amministrazione  regionale  dalla  stipulazione   della convenzione con l' Agenzia per lo sviluppo  economico  della montagna prevista dall' articolo 1 della legge  regionale  7 agosto 1989, n. 16, è  autorizzata  la  spesa  di  lire  25 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per  l' anno  1990,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 -  programma  3.2.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione X - il  capitolo  7255  (2.1.163.2.10.28)  con  la denominazione &lt;&lt;  Rimborso all' Agenzia per lo sviluppo della montagna di spese derivanti dallo  svolgimento  dei  compiti affidati   in   attuazione   della   convenzione    prevista dall' articolo 1 della legge regionale  7  agosto  1989,  n. 16  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini  di  competenza,  di lire 25 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi dell' articolo 2, primo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7255 viene  inserito   nell' elenco  n.  1  allegato  ai  bilanci predetti</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Vigili del fuoco volontari(programma 4.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  2,  primo comma, della legge  regionale  24  gennaio  1978,  n.  7  è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire  50  milioni  fa  carico  al capitolo 8623 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno 1990, sul quale viene iscritto lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 50  milioni  per   l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Corrispondentemente è previsto per il  medesimo  anno 1990 il recupero di pari importo - ai sensi   dell' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978,  n. 7, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei  bilanci  precitati,  sul  quale   viene   iscritto   lo stanziamento per l' anno 1990 di pari importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sedi regionali(programma 0.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre  1965,  n.  20,  così  come  integrato dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio  1988,  n. 28, dall' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e dall' articolo 1 della legge regionale  11  novembre 1975, n. 69, è autorizzata la spesa di lire 10.000  milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   30.000   milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal  1990 al 1992,  fa  carico  al  capitolo  1150   dello  stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992  e  del  bilancio  per   l' anno  1990,   il   cui stanziamento,    in    termini    di    competenza,    viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli oneri relativi agli anni dal 1993 al 1999  faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per  gli  anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 3della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Dopo il quarto comma   dell' articolo  3  della  legge regionale 22  dicembre  1980,  n.  70,  vengono  inseriti  i seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Fatte salve le disposizioni di cui ai  comma  precedenti, il bene immobile denominato &lt;&lt;  ex Villa Florio  &gt;&gt; di Buttrio e le relative attrezzature ed arredi restano in dotazione al patrimonio  regionale.   L' Amministrazione   regionale   è autorizzata  a  concedere  in  uso  gratuito     l' immobile denominato &lt;&lt;  ex Villa Florio  &gt;&gt; parte al Comune, per essere utilizzato secondo le finalità indicate dal primo comma del presente articolo, e parte al Centro regionale vitivinicolo, di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 per essere utilizzato secondo le finalità istituzionali dell' Ente.</p><p style="text-align: justify;">Le modalità ed  i  termini  della  concessione  verranno determinati  con   apposite   deliberazioni   della   Giunta regionale  adottate  su  proposta     dell' Assessore   alle finanze.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi ad istituzioni culturali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per   la   concessione   dei   contributi   previsti dall' articolo 39, commi 3 e  5,  della  legge  regionale  5 settembre 1989, n. 25, e dell' articolo 53, commi 18,  22  e 24,  della  legge  regionale  7  febbraio  1990,  n.  3,  si applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per   la   concessione   del   contributo   previsto dall' articolo  53,  comma  15,  della  legge  regionale   7 febbraio 1990, n. 3,  si  applicano  le  disposizioni  degli articoli 28 e 29 della legge regionale 8 settembre 1981,  n. 68.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 3della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel testo dell' articolo 3  della  legge  regionale  2 maggio 1988, n. 25:<p style="text-align: justify;">a) Il comma 3 viene sostituito dal seguente:&lt;&lt;   3.  Qualora  gli  Enti  beneficiari  non  provvedano  ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione  dei contributi regionali,  di  cui  al  comma  2,  entro  il  31 dicembre   1990,     l' Amministrazione   regionale   e   le Amministrazioni provinciali delegate a norma  dell' articolo 4  della  legge  regionale  28  agosto  1966,  n.  23,  come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 16  agosto 1971, n. 36, sono autorizzate a provvedere alla  revoca  dei contributi medesimi. &gt;&gt;;&lt;&lt;  4. Rimangono sospesi sino al termine del 31 dicembre 1990 gli     effetti     dei     provvedimenti     di      revoca dell' Amministrazione  regionale  e  delle   Amministrazioni provinciali  delegate,  già  intervenuti   ai   sensi   del sostituito comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale  2 maggio 1988, n. 25.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell' articolo 5 dellalegge regionale 2 maggio 1988, n. 25</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Dopo il comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 viene aggiunto il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  2. Il recupero delle somme di  cui  al  comma  1  non  si effettua qualora gli Enti beneficiari abbiano provveduto  ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione  dei contributi regionali.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 34della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il comma 7 dell' articolo 34 della legge regionale  30 gennaio 1989, n. 2, come integrato dall' articolo  96  della legge regionale 5 settembre 1989, n.  25,  viene  sostituito dai seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   7.   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere agli Enti locali e agli istituti autonomi  per  le case popolari contributi annui  costanti,  pari  al  10  per cento della spesa ammissibile, per un periodo non  superiore ad anni 20, per la costruzione,  la  ristrutturazione  e  la sistemazione di edifici destinati o  da  destinarsi  a  sedi dell' Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.</p><p style="text-align: justify;">7 bis. Gli Enti beneficiari  dei  contributi  di  cui  al comma 7  hanno   l' obbligo  di  mantenere  la  destinazione dell' immobile per le finalità predette per  un  tempo  non inferiore alla durata del periodo contributivo.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del   capitolo   3389   viene   sostituita  dalla  seguente: &lt;&lt;  Contributi  annui  costanti  agli  Enti  locali  ed  agli IACP    per   la   costruzione,  la  ristrutturazione  e  la sistemazione di edifici destinati o  da  destinarsi  a  sedi dell' Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.  &gt;&gt;.</p></p><a name="art64"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  64</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 76, comma 1, L. R. 11/2014</p><a name="art65"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  65</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). </p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell' articolo 95della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel comma 6 dell' articolo 95 della legge regionale  7 febbraio  1990,  n.  3,   dopo   la   locuzione   &lt;&lt;    opere acquedottistiche   &gt;&gt;  viene  inserita  la  locuzione  &lt;&lt;    e fognarie  &gt;&gt;.</p></p><a name="art67"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  67</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002</p><a name="art68"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  68</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 195, comma 2, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Entrata in vigore</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>