Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO III
Art. 45
 Acquisizione di fondi statali per opere di sistemazione
idraulica e di difesa della laguna di Marano e Grado
e per la ricerca applicata in acquacoltura
1. In relazione alla partecipazione finanziaria dello Stato all' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per le zone dell' Adriatico settentrionale - Sottoprogramma << Zone lagunari tra il Tagliamento e la laguna di Grado >>, è acquisita al bilancio regionale la somma complessiva di lire 20.206.500.000, a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie istituito con l' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, così ripartita negli anni tra i seguenti interventi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) finanziamento complessivo di lire 19.096.500.000 per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40;
b) finanziamento complessivo di lire 1.110 milioni per il finanziamento del programma pluriennale di ricerca di cui all' articolo 6 della citata legge regionale n. 40/1989.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a), sul capitolo 501 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 19.096.500.000, suddiviso in ragione di lire 12.492.500.000 per l' anno 1990, lire 4.418.000.000 per l' anno 1991 e lire 2.186.000.000 per l' anno 1992; nella denominazione del citato capitolo 501 dell' entrata la locuzione << per gli interventi da realizzare >> viene sostituita con la locuzione << per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado >>.
Art. 46
1. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, della legge regionale 40/1989, l' autorizzazione a stipulare contratti di mutuo già disposta dall' articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, - viene revocata.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, il capitolo 1656 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 ed il relativo stanziamento complessivo di lire 10.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.600 milioni per l' anno 1990 e lire 2.800 milioni per l' anno 1991, vengono soppressi.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, vengono inoltre soppressi i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 e i relativi stanziamenti, a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1265 con lo stanziamento complessivo di lire 3.517 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.765 milioni per l' anno 1991 e lire 1.752 milioni per l' anno 1992;
b) capitolo 1305 con lo stanziamento complessivo di lire 901 milioni, suddiviso in ragione di lire 357 milioni per l' anno 1991 e lire 544 milioni per l' anno 1992;
c) capitolo 2499 con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991;
d) capitolo 6297 con lo stanziamento complessivo di lire 5.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.600 milioni per l' anno 1990 e lire 800 milioni per l' anno 1991.

Art. 47
1. L' autorizzazione della spesa complessiva di lire 14.100 milioni, disposta per gli anni dal 1990 al 1993 con l' articolo 3, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, già rettificata in lire 19.300 milioni in relazione al disposto di cui all' articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, - relativo alla riautorizzazione per l' anno 1990 anche dei 5.200 milioni di mutuo non stipulati entro l' anno 1989, di cui lire 1.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera a) e lire 3.700 milioni per gli interventi di cui alla lettera b) del citato articolo 3, comma 3, della legge regionale 40/1989 - viene modificata in lire 21.185 milioni per gli anni dal 1990 al 1992, così suddivisi tra gli anni e tra i settori di intervento di cui al medesimo articolo 3, comma 3, della legge regionale 40/1989:
a) lire 11.885 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.900 milioni per l' anno 1990 e lire 4.985 milioni per l' anno 1991, per i progetti da realizzare nel settore ambientale;
b) lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990, lire 1.700 milioni per l' anno 1991 e lire 2.600 milioni per l' anno 1992, per i progetti da realizzare nel settore agricolo.

Art. 48
 Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato per
opere di sistemazione idraulica e di difesa della laguna
di Marano e Grado
1. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 si iscrive la somma complessiva di lire 19.096.500.000, suddivisa in ragione di lire 12.492.500.000 per l' anno 1990, lire 4.418.000.000 per l' anno 1991 e lire 2.186.000.000 per l' anno 1992, in corrispondenza dell' entrata di pari importo di cui all' articolo 45, comma 1, lettera a) ed in relazione ai seguenti fatti finanziari per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) alla revoca degli stanziamenti per complessive lire 10.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.600 milioni per l' anno 1990 e lire 2.800 milioni per l' anno 1991, disposta con l' articolo 46, comma 3, lettere c) e d);
b) alla maggiore spesa complessiva di lire 3.385 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1990 e di lire 985 milioni per l' anno 1991, risultante dalla modifica dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 47, comma 1, lettera a);
c) all' acquisizione nella spesa dell' ulteriore quota di assegnazione statale pari a complessive lire
5.311.500.000, suddivisa in ragione di lire 2.492.500.000 per l' anno 1990, lire 633.000.000 per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 vengono iscritti gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
a) sul capitolo 2500 viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 8.909.500.000, suddiviso in ragione di lire 5.777.500.000 per l' anno 1990 e lire 3.132.000.000 per l' anno 1991, a fronte dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 47, comma 1, lettera a);
b) sul capitolo 6298 viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 10.187 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.715 milioni per l' anno 1990, lire 1.286 milioni per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992, a fronte dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 47, comma 1, lettera b).

Art. 49
 Riduzione di spese regionali
in relazione all' acquisizione dei fondi statali
1. Dallo stato di previsione della spesa del bilancio regionale si provvede a disporre uno storno di fondi per complessive lire 5.811.500.000 per gli anni dal 1990 al 1992, suddivisi in ragione di lire 2.992.500.000 per l' anno 1990, lire 633.000.000 per l' anno 1991, lire 2.186.000.000 per l' anno 1992, nonché la revoca della spesa di lire 1.000.000.000 per l' anno 1993, in relazione ai seguenti fatti finanziari per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) alla minor spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, risultante dalla modifica dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 47, comma 1, lettera b);
b) l' iscrizione nella spesa dell' ulteriore quota di assegnazione statale di complessive lire 5.311.500.000, suddivisi in ragione di lire 2.492.500.000 per l' anno 1990, lire 633.000.000 per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992, disposta con l' articolo 48, commi 1, lettera c), e 2 (parte).

2. A tal fine dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 vengono stornati gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) dal capitolo 2497 viene stornata la somma complessiva di lire 524.500.000, suddivisa in ragione di lire 377.500.000 per l' anno 1990 - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990 - e lire 147 milioni per l' anno 1991;
b) dal capitolo 6295 viene stornata la somma complessiva di lire 5.287 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.615 milioni per l' anno 1990 - corrispondente, per lire 2.085 milioni, alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990 -, lire 486 milioni per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992.

Art. 50
 Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato
per la ricerca applicata in acquacoltura
1. Per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, in corrispondenza dell' entrata complessiva di lire 1.110 milioni di cui all' articolo 45, comma 1, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - viene istituito il capitolo 7665 (2.1.238.5.10.14) con la denominazione << Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.110 milioni, suddiviso in ragione di lire 475 milioni per l' anno 1990, lire 318 milioni per l' anno 1991 e lire 317 milioni per l' anno 1992.
2. In relazione all' iscrizione nella spesa del suddetto importo di complessive lire 1.110 milioni, e tenuto conto degli storni disposti con gli articoli 51, comma 3, e 52, comma 3, dal capitolo 7663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, viene stornata la somma complessiva di lire 671 milioni, suddivisa in ragione di lire 36 milioni per l' anno 1990, lire 318 milioni per l' anno 1991 e lire 317 milioni per l' anno 1992.