Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
CAPO IV
 Interventi nei settori dell' industria, dell' artigianato
del commercio e del turismo
Art. 36
 Aree attrezzate per insediamenti produttivi
(programma 0.1.4.)
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1218 (2.1.243.4.10.28) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per la zona industriale di Trieste per l' assunzione dell' onere di ammortamento di un mutuo decennale per il completamento del raccordo ferroviario e delle infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 2, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42
 Interventi a favore delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalla imprese successivamente all' 1 gennaio 1990 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 1992.