Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE
O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nel settore del territorio
Art. 14
 Opere di viabilità di interesse regionale
(programmi 0.7.1. e 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, limitatamente all' esecuzione delle opere viarie per le quali sia stato approvato il progetto esecutivo anteriormente al 31 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario per il completamento delle opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 993 (2.1.234.3.10.11) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per il completamento di opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.
Art. 16
 Consorzi di bonifica
(programmi 0.7.1. e 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, relativamente al ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 963 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1989.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6241 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per il ripiano delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
6. I Consorzi di cui all' articolo 49 della legge regionale 3/1987 ed al comma 3 del presente articolo, sono tenuti a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste, entro i termini che verranno indicati nel provvedimento di impegno.
CAPO II
 Interventi nei settori dei servizi sociali
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
Art. 20
 Finanziamenti straordinari per la gestione
di servizi socio - assistenziali
(programmi 2.2.1. e 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l' anno 1990.
7. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 4 saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 46/1990
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 1, L. R. 4/1991
3 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 23
 Attività teatrali
(programma 2.4.3.)
1. In considerazione della funzione svolta dall' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia quale organismo primario di produzione teatrale ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, ed in relazione alla necessità dell' Ente medesimo di ricorrere al mercato finanziario per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo annuo per quindici anni, nella misura di lire 250 milioni annui.
2. Il contributo sarà concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato sarà disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
3. A tal fine è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 250 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 1217 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione << Contributo quindicennale all' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 24
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2. e 0.5.2.)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.158.2.06.04) con la denominazione << Contributi al Consorzio MIB per l' istituzione dei corsi Master international business >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5221 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XI - il capitolo 2003 (2.1.162.2.08.29) con la denominazione: << Sovvenzione annua all' Ecoistituto del Friuli - Venezia Giulia di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
10. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2003 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2 Comma 7 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, L. R. 18/2000
4 Comma 1 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015
5 Comma 2 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015
Art. 25
 Interventi in materia di sport e tempo libero
di interesse regionale
(programma 2.4.4.)
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII, il capitolo 6105 (1.1.162.2.08.09) con la denominazione << Contributi per il sostegno di enti, associazioni ed organismi di interesse regionale e di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale nei settori dello sport e del tempo libero >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6105 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. Nel testo del comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione << , destinate al servizio di un bacino di utenza di livello provinciale e sovraprovinciale >> viene sostituita dalla locuzione << che rivestano interesse interprovinciale o regionale >>.
5. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell' articolo 37 della predetta legge regionale n. 10/1988, così come modificato dal comma 4, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, punto 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6137 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributi annui costanti a Provincie, Comuni, e Consorzi o Associazioni fra enti locali per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ivi comprese la realizzazione delle pertinenze e dei prescritti parcheggi - l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 30
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
e alle cooperative agricole
(programmi 3.1.3, 3.1.6 e 3.1.7)
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
7. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1990.
9. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991 nel testo modificato da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992
3 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori dell' industria, dell' artigianato
del commercio e del turismo
Art. 36
 Aree attrezzate per insediamenti produttivi
(programma 0.1.4.)
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1218 (2.1.243.4.10.28) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per la zona industriale di Trieste per l' assunzione dell' onere di ammortamento di un mutuo decennale per il completamento del raccordo ferroviario e delle infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 2, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42
 Interventi a favore delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalla imprese successivamente all' 1 gennaio 1990 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 1992.