Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 9
 
1. Il limite di impegno quinquennale di lire 26 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e così ivi adeguato nel suo importo con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.
2. Il limite di impegno quinquennale di lire 10 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 6592 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e così ivi adeguato nel suo importo con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.
3. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 399.340.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, punto 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni dal 1984 al 2003 con l' articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, verranno ridotte nella misura di lire 291.264.950 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2003, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1990 al 1992 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
4. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 89 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, punto 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni dal 1988 al 2007 con l' articolo 8, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, e con l' articolo 11, comma 1, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, verranno revocate per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1990 al 1992 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
5. Il limite di impegno di lire 400 milioni già iscritto, con decorrenza dall' anno 1988, sul capitolo 6465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, - in corrispondenza all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati - si intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 1992.