<< 7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e agli istituti autonomi per le case popolari contributi annui costanti, pari al 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell' Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.