Art. 60
Contributi ad istituzioni culturali
1. Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 39, commi 3 e 5, della
legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, e dell' articolo 53, commi 18, 22 e 24, della
legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si applicano le modalitą previste dall'
articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.