Art. 55
Autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie
di interesse regionale
(programma 1.5.5.)
1. Per gli oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l' Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale, č autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 č istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3979 (1.1.148.2.09.18) con la denominazione << Oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l' Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1990.