Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 50
 Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato
per la ricerca applicata in acquacoltura
1. Per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, in corrispondenza dell' entrata complessiva di lire 1.110 milioni di cui all' articolo 45, comma 1, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - viene istituito il capitolo 7665 (2.1.238.5.10.14) con la denominazione << Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.110 milioni, suddiviso in ragione di lire 475 milioni per l' anno 1990, lire 318 milioni per l' anno 1991 e lire 317 milioni per l' anno 1992.
2. In relazione all' iscrizione nella spesa del suddetto importo di complessive lire 1.110 milioni, e tenuto conto degli storni disposti con gli articoli 51, comma 3, e 52, comma 3, dal capitolo 7663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, viene stornata la somma complessiva di lire 671 milioni, suddivisa in ragione di lire 36 milioni per l' anno 1990, lire 318 milioni per l' anno 1991 e lire 317 milioni per l' anno 1992.