Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 49
 Riduzione di spese regionali
in relazione all' acquisizione dei fondi statali
1. Dallo stato di previsione della spesa del bilancio regionale si provvede a disporre uno storno di fondi per complessive lire 5.811.500.000 per gli anni dal 1990 al 1992, suddivisi in ragione di lire 2.992.500.000 per l' anno 1990, lire 633.000.000 per l' anno 1991, lire 2.186.000.000 per l' anno 1992, nonché la revoca della spesa di lire 1.000.000.000 per l' anno 1993, in relazione ai seguenti fatti finanziari per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) alla minor spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, risultante dalla modifica dell' autorizzazione di spesa di cui all' articolo 47, comma 1, lettera b);
b) l' iscrizione nella spesa dell' ulteriore quota di assegnazione statale di complessive lire 5.311.500.000, suddivisi in ragione di lire 2.492.500.000 per l' anno 1990, lire 633.000.000 per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992, disposta con l' articolo 48, commi 1, lettera c), e 2 (parte).

2. A tal fine dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 vengono stornati gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) dal capitolo 2497 viene stornata la somma complessiva di lire 524.500.000, suddivisa in ragione di lire 377.500.000 per l' anno 1990 - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990 - e lire 147 milioni per l' anno 1991;
b) dal capitolo 6295 viene stornata la somma complessiva di lire 5.287 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.615 milioni per l' anno 1990 - corrispondente, per lire 2.085 milioni, alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990 -, lire 486 milioni per l' anno 1991 e lire 2.186 milioni per l' anno 1992.