Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 46
1. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, della legge regionale 40/1989, l' autorizzazione a stipulare contratti di mutuo già disposta dall' articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, - viene revocata.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, il capitolo 1656 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 ed il relativo stanziamento complessivo di lire 10.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.600 milioni per l' anno 1990 e lire 2.800 milioni per l' anno 1991, vengono soppressi.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, vengono inoltre soppressi i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 e i relativi stanziamenti, a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1265 con lo stanziamento complessivo di lire 3.517 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.765 milioni per l' anno 1991 e lire 1.752 milioni per l' anno 1992;
b) capitolo 1305 con lo stanziamento complessivo di lire 901 milioni, suddiviso in ragione di lire 357 milioni per l' anno 1991 e lire 544 milioni per l' anno 1992;
c) capitolo 2499 con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991;
d) capitolo 6297 con lo stanziamento complessivo di lire 5.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.600 milioni per l' anno 1990 e lire 800 milioni per l' anno 1991.