Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 42
 Interventi a favore delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalla imprese successivamente all' 1 gennaio 1990 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 1992.