Art. 33
Contributi sugli interessi per gli investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalitą previste dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'
articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l'
articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualitą relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2.000.
3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.