Art. 32
Difesa fitopatologica
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della
legge 8 novembre 1986, n. 752, č autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 1 febbraio 1990-, dal capitolo 6714 dello stato di previsione precitato.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010