Art. 22
Opere universitarie
(programma 2.3.2.)
2. I finanziamenti di cui al comma 1 potranno essere concessi ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.
3. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni nell' anno 1990.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 č istituto - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.155.2.06.06) con la denominazione << Finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie della Regione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.