Art. 20
Finanziamenti straordinari per la gestione
di servizi socio - assistenziali
(programmi 2.2.1. e 2.2.4.)
2. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 č istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4761 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario agli enti previsti dall'
articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
5. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l' anno 1990.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 č istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario ai Consorzi previsti dall'
articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
7. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 4 saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.