Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 20
 Finanziamenti straordinari per la gestione
di servizi socio - assistenziali
(programmi 2.2.1. e 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere agli enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.
2. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
4. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai Consorzi previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.
5. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l' anno 1990.
7. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 4 saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.