Art. 19
Finanziamenti straordinari ai Comuni
per l' erogazione di assegni assistenziali integrativi
(programma 2.2.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni per il pagamento agli interessati degli assegni integrativi mensili già previsti dall'
articolo 21 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, purché maturati entro il 31 dicembre 1986 e non ancora corrisposti, ovvero a rimborsare ai Comuni medesimi le somme da questi anticipate per le medesime finalità.
2. I finanziamenti e i rimborsi previsti al comma 1 saranno concessi su presentazione di un prospetto dimostrativo delle spese sostenute o da sostenere da parte dei Comuni interessati, corredato dall' elenco dei beneficiari.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamenti straordinari e rimborsi ai Comuni per le spese necessarie alla liquidazione degli assegni integrativi a invalidi civili, ciechi e sordomuti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.