Art. 17
Strutture assistenziali per anziani
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, č autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' anno 1990.