Art. 1
1. Ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario - iscritto quale posta presunta, nell' ammontare di lire 90 miliardi, tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l' anno 1990, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della citata
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1989, nell' importo di lire 166.493.014.051.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 36.125.459.586, i residui attivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 3.421.031.799.687, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 1.760.476.485.177, nonché i trasferimenti all' anno 1990, accertati in lire 1.530.187.760.045.
3. Ai sensi del citato
articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/82, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l' anno 1990 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.