Art. 56
Convenzione con l' Agenzia
per lo sviluppo della montagna
(programma 3.2.1.)
1. Per far fronte agli oneri derivanti all' Amministrazione regionale dalla stipulazione della convenzione con l' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna prevista dall'
articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, č autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, č istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7255 (2.1.163.2.10.28) con la denominazione << Rimborso all' Agenzia per lo sviluppo della montagna di spese derivanti dallo svolgimento dei compiti affidati in attuazione della convenzione prevista dall'
articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l' anno 1990.