Art. 54
Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 88 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificati, rispettivamente, dall' articolo 33 e dall'
articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, č autorizzato, nell' anno 1990, un limite di impegno, le cui annualitā saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 40 milioni nell' anno 1990;
b) lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009.
2. L' onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.