1. Gli interventi di cui agli articoli 7, 8, comma 2, sono effettuati dalle Unità sanitarie locali della regione previa presentazione di specifici piani annuali, su cui viene sentito il parere della Commissione di cui all' articolo 6, da elaborare secondo le direttive dell' Amministrazione regionale, illustrativi:
a) della situazione in atto nel settore;
b) delle azioni necessarie ai sensi della legge n. 115/1987;
c) delle priorità per i singoli interventi;
d) dei costi relativi.