Legge regionale 27 giugno 1990, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/06/1993

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 1
 Disposizioni preliminari
1. Le funzioni e le attività per interventi nell' ambito diabetologico previste dalla legge 16 marzo 1987, n. 115 << Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito >> sono così individuate:
a) prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica;
b) miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;
c) prevenzione delle complicanze;
d) agevolazione dell' inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
e) agevolazione del reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post - diabetiche;
f) miglioramento dell' educazione della coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
g) promozione dell' educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
h) promozione della preparazione e dell' aggiornamento professionale del personale socio - sanitario addetto alla diabetologia, nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di base convenzionati per l' assistenza medica e pediatrica di base.

Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 41/1993
Art. 6
1. Presso la Direzione regionale della sanità viene istituita la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, il cui compito è quello di formulare proposte per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, favorendo i suggerimenti più idonei per consentire all' Amministrazione regionale di affrontare le linee di programmazione più aderenti alle esigenze dei cittadini diabetici.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) dall' Assessore alla sanità od in sua vece dal Direttore regionale della sanità, che la presiede;
b) da quattro esporti in materia diabetologica, designati dall' Assessore regionale alla sanità;
c) da tre rappresentanti delle associazioni diabetologiche più rappresentative in regione, scelti dall' Assessore regionale alla sanità fra quelli designati dalle associazioni medesime;
d) da un funzionario della Direzione regionale della sanità;
e) da un funzionario della Direzione regionale dell' assistenza sociale.

3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti particolarmente preparati sulla patologia diabetica e sue complicanze.
4. La Commissione dura in carica cinque anni, le sue funzioni restano prorogate fino all' insediamento della nuova Commissione ed i commissari sono rieleggibili.
5. I compiti di segreteria sono affidati ad un funzionario designato dalla Direzione regionale della sanità.
6. Ogni anno i risultati del lavoro svolto dalla Commissione devono pervenire, a mezzo di apposita relazione, ai componenti la competente Commissione consiliare permanente.
7. Ai componenti esterni della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza ed il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
Note:
1 La Commissione regionale di coordinamento per le attivita' diabetologiche, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
Art. 7
 Educazione sanitaria
Formazione del personale
1. Alle finalità di cui all' articolo 1, lettere f), g) ed h), l' Amministrazione regionale provvede secondo le seguenti disposizioni:
a) migliorare l' educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
b) favorire l' educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
c) provvedere alla preparazione ed all' aggiornamento professionale del personale addetto all' organizzazione diabetologica.

2. L' Amministrazione regionale assume, altresì, iniziative per inserire nei programmi di formazione permanente del personale paramedico insegnamenti specificatamente mirati alla diabetologia e alla diabetologia pediatrica.
3. I programmi di formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di base e degli operatori a tutti i livelli devono comprendere anche la preparazione dei pazienti e delle loro famiglie, nonché delle associazioni culturali, ricreative, sportive e delle associazioni di volontariato.
4. L' organizzazione diabetologica deve prevedere l' accesso dei pazienti e dei familiari a momenti educativi concernenti l' autogestione della malattia.
5. Tali iniziative devono coinvolgere tutti gli operatori socio - sanitari ed essere strutturate in fasi di educazione individuale e di gruppo e svolgersi all' interno della struttura sanitaria o ad essa vicino, in collaborazione con le associazioni di volontariato.
6. L' Amministrazione regionale promuove, inoltre, soggiorni educativi - ricreativi per i pazienti diabetici, particolarmente in età evolutiva, al fine di sviluppare la necessaria conoscenza per un più corretto e consapevole approccio alla patologia.
7. Per lo sviluppo delle azioni di educazione sanitaria e formazione del personale è prevista la istituzione del Centro regionale permanente per l' educazione sanitaria e la formazione del personale, nell' ambito del quale sono utilizzate le esperienze acquisite dalle associazioni di volontariato operanti nel campo del diabete.