﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 giugno 1990

      , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi  regionali  per  favorire   la   realizzazione dell' interporto   di   Cervignano,   del    centro    merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell' intermodalità.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo 3 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nel  quadro     dell' attività   di   programmazione esercitata dalla Regione nel settore  dei  trasporti  ed  in attuazione delle previsioni del  Piano  regionale  integrato dei trasporti, con riguardo ai contenuti del Piano  generale dei trasporti, approvato con DP  CM   del 10 aprile 1986, la presente legge disciplina, integrando le previsioni del Capo VII  della  legge  regionale  14  agosto  1987,  n.  22,  le iniziative  tese  alla  realizzazione   dell' interporto  di Cervignano,  inteso   quale   infrastruttura   primaria   di riferimento dei traffici intermodali  della  regione  Friuli - Venezia Giulia, e del centro merci polifunzionale di Udine nonché allo sviluppo dei traffici multimodali.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al comma 3 dell' articolo 31 della legge regionale  14 agosto 1987, n. 22, dopo le parole &lt;&lt;    dell' interporto  di Cervignano  &gt;&gt;, sono inserite le parole  &lt;&lt;   nonché  per  la gestione dello stesso  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il comma 4 dell' articolo 31 della legge regionale  14 agosto 1987, n. 22, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   4.   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a promuovere la  costituzione  e  a  partecipare  al  capitale sociale di una società per azioni, a maggioranza  pubblica, per  la  progettazione,  la  realizzazione  e  la   gestione dell' interporto di  Cervignano  del  Friuli,  favorendo  in particolare   la   partecipazione    degli    enti    locali interessati.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per favorire  la  realizzazione   dell' interporto  di Cervignano    l' Amministrazione   regionale,   sentiti   la Provincia ed i Comuni interessati, adotta,  entro  sei  mesi dall' entrata in vigore della presente legge,  per  le  aree interessate   dell' interporto  stesso,   nonché   per   le infrastrutture ad esso collegate, un Piano particolareggiato di  iniziativa  regionale,  ai   sensi   ed   agli   effetti dell' articolo 10 quinquies della legge regionale  9  aprile 1968, n. 23, come aggiunto   dall' articolo  9  della  legge regionale  17  luglio  1972,  n.  30,   sulla   base   delle indicazioni   contenute   nel   progetto   mirato   di   cui all' articolo 31, comma 1, della legge regionale  14  agosto 1987, n. 22.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sul progetto di Piano particolareggiato  la  Provincia ed i Comuni  interessati  esprimono  il  loro  parere  entro trenta giorni; scaduto tale termine  il  parere  si  intende reso in senso favorevole.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il progetto di Piano particolareggiato  è  deliberato dalla   Giunta   regionale,   anche   in    assenza    delle determinazioni di cui alla lettera d) dell' articolo 10  bis della  legge  regionale  n.  23  del  1968,  come   aggiunto dall' articolo 9 della legge regionale 17  luglio  1972,  n. 30, e anche in  variante  alle  previsioni  degli  strumenti urbanistici vigenti o adottati; a decorrere  dalla  data  di detta  deliberazione  trovano  applicazione  le  misure   di salvaguardia disciplinate dalla legge 3  novembre  1952,  n. 1902, e successive modifiche ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Riguardo ai  contenuti  ed  agli  elementi  del  Piano particolareggiato  si  osservano   le   disposizioni   degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 23 del 1968.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il Piano particolareggiato è  depositato,  per  dieci giorni consecutivi, presso gli uffici  dell' Amministrazione regionale e presso  quelli  della  Provincia  e  dei  Comuni interessati, previo avviso  da  pubblicarsi  sul  Bollettino Ufficiale della regione e sulla stampa locale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Chiunque può prendere visione del Piano  in  tutti  i suoi elementi e presentare osservazioni all' Amministrazione regionale entro i dieci giorni successivi alla scadenza  del deposito.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Qualora   la   Giunta   regionale,   esaminate    le osservazioni, deliberi di modificare il Piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto  dai  precedenti commi, ma i termini sono ridotti alla metà.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Ulteriori osservazioni possono essere presentate  solo in quanto  attinenti alle  parti  variate.  Sulla  pronuncia giuntale, relativa alle medesime,  non  sono  ammesse  altre osservazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Il Piano particolareggiato è  approvato  con  decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta  stessa,  sentito  il  parere  del  Comitato  tecnico regionale - Sezioni I e II.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il  decreto   di   approvazione   costituisce,   ove necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti  nei territori interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Avviso per estratto del decreto  di  approvazione  è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Pianificazione dell'interporto di Cervignano)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'accertamento della compatibilità del PAC adottato con il Piano territoriale regionale, con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché con il Piano regolatore generale comunale, vigenti e adottati, è effettuato di concerto dal Comune e dalla Regione entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta adozione del PAC ed è oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma ai sensi della disciplina regionale vigente. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale contrasto indicando le opportune modifiche del PAC o del piano regolatore generale comunale, nell'ambito dell'intesa o dell'accordo di programma.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In attuazione del Piano particolareggiato di cui al precedente articolo 3 o del PAC di cui all'articolo 3 bis, la società per azioni prevista dall'     articolo 31, comma 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22   , come sostituito dall' articolo 2 della presente legge, dovrà predisporre un Piano pluriennale di interventi, articolato sulla base di stralci funzionali, concernente in particolare:<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel quadro degli interventi  diretti   all' attuazione del  Piano  regionale  integrato   dei   trasporti   e,   in particolare, alla realizzazione  dell' autoporto  di  Udine, centro    merci    polifunzionale,    a    servizio    della commercializzazione delle merci e  dei  rapporti  di  import - export,  l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a concedere al Comune di Udine contributi fino al  100%  della spesa necessaria limitatamente all' acquisizione delle  aree e all' infrastrutturazione delle stesse.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Sono  ammesse  a  contributo  anche  le  spese   già sostenute, prima  dell' entrata  in  vigore  della  presente legge, per l' acquisizione  dei  terreni  necessari  per  la realizzazione dell' autoporto e per la loro urbanizzazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Le   modalità   di   quantificazione,   concessione, erogazione  e  rendicontazione  dei  contributi  di  cui  al presente articolo sono quelle previste dagli articoli  19  e 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 3 da  art. 43, comma 1, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Alla fine del primo periodo del comma 6 dell' articolo 31 della legge regionale 14 agosto  1987,  n.  22,  dopo  le parole  &lt;&lt;   nell' area  pordenonese   &gt;&gt;,  sono  aggiunte  le parole &lt;&lt;  nonché per la realizzazione del centro servizi  e relativi impianti, quale opera infrastrutturale necessaria a garantire la piena operatività  del  centro  intermodale  e delle altre strutture ad esso collegate.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dal comma 4   dell' articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22,  così  come sostituito dal comma 2 dell' articolo 2, è  autorizzata  la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.   7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria  2.5. - Sezione X - il  capitolo  1562  (2.1.251.3.10.18)  con  la denominazione &lt;&lt;  Sottoscrizione di azioni della  costituenda società per azioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell' interporto di Cervignano del Friuli   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini sia  di  competenza  che  di cassa, di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 2.000 milioni in termini  di competenza  si  provvede  mediante  prelevamento,  di   pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto  al  capitolo 8920 dello stato  di  previsione  precitato  (Partita  n.  6 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 1562 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  2.000  milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842  &lt;&lt;   Fondo riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli interventi previsti dal comma 5 dell' articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, ivi compresi i costi del Piano particolareggiato di cui all' articolo  3, è autorizzata la spesa complessiva di lire  3.500  milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno  1990 e lire 2.500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per l' anno 1990,  sono  istituiti  -  alla  Rubrica  n.  14 - programma 1.5.3. - spese d' investimento -  Categoria  2.1 - Sezione X - i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">a) capitolo 3864 (2.1.210.3.10.18) con la  denominazione  &lt;&lt;     Spese per la realizzazione dell' interporto di Cervignano    del Friuli - fondi statali  &gt;&gt; e con lo  stanziamento,  in    termini sia di competenza che di  cassa,  di  lire  1.000    milioni per l' anno 1990;</p><p style="text-align: justify;">b) capitolo 3865 (2.1.210.3.10.18) con la  denominazione  &lt;&lt;     Spese per la realizzazione dell' interporto di Cervignano    del Friuli - fondi regionali  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in    termini di competenza, di lire 2.500 milioni per  l' anno    1992.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 1.000 milioni per l' anno 1990, con   l' entrata    di pari importo corrispondente all' assegnazione disposta    ai sensi dell' articolo 13,  comma  20,  della  legge  11    marzo 1988, n. 67;</p><p style="text-align: justify;">b) per  lire  2.500  milioni  per   l' anno  1992,  mediante    prelevamento,  di  pari  importo,   dall' apposito  fondo    globale  iscritto  al  capitolo  8920  dello   stato   di    previsione precitato (Partita n.  6   dell' elenco  n.  5    allegato ai bilanci medesimi).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per l' acquisizione dei  fondi  di  cui  al  comma  3, lettera  a),  è  istituito,  nello  stato   di   previsione dell' entrata  dei   bilanci   precitati,   al   Titolo   II -  Categoria  2.3.  -  il  capitolo  513  (2.3.2.)  con   la denominazione &lt;&lt;  Acquisizione di fondi per la  realizzazione dell' interporto di  Cervignano  del  Friuli   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa,  di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  5   è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  2.750  milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per  l' anno  1990, lire 500 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000  milioni  per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e  del  bilancio per   l' anno  1990  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  14 - programma 1.5.3. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il  capitolo  3866  (2.1.232.3.10.25)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Contributo  al  Comune   di   Udine   per l' acquisizione    delle    aree    e    la    realizzazione dell' autoporto  di  Udine   &gt;&gt;   e   con   lo   stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   2.750 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  250  milioni  per l' anno 1990, lire 500 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Al predetto onere di lire 2.750 milioni si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per complessive lire 750 milioni, suddivisi in ragione di    lire 250 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni  per    l' anno 1991,  mediante  storno,  di  pari  importo,  dal    capitolo 8841 dello stato di previsione precitato;</p><p style="text-align: justify;">b) per  lire  2.000  milioni  per   l' anno  1992,  mediante    prelevamento,  di  pari  importo,   dall' apposito  fondo    globale  iscritto  al  capitolo  8920  dello   stato   di    previsione precitato (Partita n.  6   dell' elenco  n.  5    allegato ai bilanci medesimi).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Sul precitato capitolo 3866 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di  cassa,  di  lire  250  milioni, mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 8841 del più volte citato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dal comma 6   dell' articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22,  così  come modificato   dall' articolo  6,  è  autorizzata  la   spesa complessiva di lire 2.750 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 750 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000  milioni  per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 2.750 milioni fa carico al capitolo 3858  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1990-1992,  il cui stanziamento  complessivo,  in  termini  di  competenza, viene  conseguentemente  elevato  di  lire  2.750   milioni, suddivisi in ragione di lire 750 milioni per l' anno 1991  e lire 2.000 milioni per l' anno 1992; nella denominazione del precitato capitolo 3858, dopo la  locuzione  &lt;&lt;   smistamento merci  &gt;&gt; viene aggiunta  la  locuzione  &lt;&lt;   nonché  per  la realizzazione del centro servizi del centro medesimo  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Al predetto onere di lire 2.750 milioni si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per complessive lire 2.250 milioni, suddivisi in  ragione    di lire 750 milioni per l' anno 1991 e lire 1.500 milioni    per l' anno 1992, mediante storno, di pari  importo,  dal    capitolo 8841 dello stato di previsione precitato;</p><p style="text-align: justify;">b) per  lire  500  milioni  per   l' anno   1992,   mediante    prelevamento,  di  pari  importo,   dall' apposito  fondo    globale  iscritto  al  capitolo  8920   dello  stato   di    previsione precitato (Partita  n.  6  dell' elenco  n.  5    allegato ai bilanci medesimi).</p></p></p></body></html>