Legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi regionali per favorire la realizzazione dell' interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell' intermodalità.
Art. 3 bis
1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.
3. Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.