Art. 5
(Insediamento della Commissione)
1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione, convoca la Commissione e procede al suo insediamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 19, comma 4, L. R. 17/2004