Art. 1
Istituzione e finalitā
1. Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia istituisce la Commissione regionale per le pari opportunitā tra uomo e donna in conformitā ai principi stabiliti dall'
art. 3 della Costituzione, dall' articolo 3 dello Statuto regionale ed alle indicazioni contenute nella << Risoluzione sulla situazione della donna in Europa >> adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984.
2. La Commissione regionale di cui al comma 1, di seguito indicata con il termine << Commissione >>, č organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l' effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di paritā sociale.