1. Le attività di cui all' articolo 1, comma 3, nonché il finanziamento di cui all' articolo 2 bis, sono attuati nell' ambito dell' attività coordinata tra le Regioni interessate e, in considerazione dell' ampiezza del fenomeno e dell' urgenza delle iniziative, possono:
a) avere ad oggetto l' intero bacino dell' Alto Adriatico;
b) avere inizio sin dall' adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di affidamento e/o di finanziamento. >>.