<< c) dal Direttore del servizio economico finanziario della Direzione regionale della sanità o, in sua vece, da un funzionario della Direzione medesima da lui delegato fra quelli preposti ai servizi di cui all' articolo 143, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. >>.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.