Legge regionale 22 marzo 1990, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

Disposizioni urgenti in materia di personale.
Art. 6
 
1. All' articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero << 57 >> è sostituito dal numero << 59 >> e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<< f) con riferimento ai soli scrutini per l' accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo). >>.