Legge regionale 22 marzo 1990, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

Disposizioni urgenti in materia di personale.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 5
 
1. All' articolo 4, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero << 50 >> è sostituito dal numero << 52 >> e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<< g) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo). >> .

Art. 6
 
1. All' articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero << 57 >> è sostituito dal numero << 59 >> e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<< f) con riferimento ai soli scrutini per l' accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo). >>.