Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
CAPO IV
 Inquadramento di personale sulla base di idoneità conseguite
Art. 25
3. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, stesse usufruendo, alla suddetta data, del collocamento in aspettativa, per l' esercizio di funzioni pubbliche, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benenfici di cui al comma 1.
4. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, sia transitato nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TTAARR, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benefici di cui al comma 1.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 26
 
1. In relazione alle crescenti necessità derivanti dalla costituzione del nuovo assetto organizzativo introdotto dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e dalle numerose cessazioni dal servizio di personale appartenente alla qualifica di dirigente, il personale in servizio che abbia conseguito l' idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti di qualifica dirigenziale, e che non abbia titolo agli inquadramenti di cui all' articolo 2, comma 2, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza ovvero, qualora appartenga a profili professionali privi di corrispondenza, nel profilo professionale di dirigente giuridico - amministrativo - legale.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1, avviene con effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985, di cui all' articolo 2.
Art. 27
 
1. Per sopperire alle immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal DPR 15 gennaio 1987, n. 469 nonché dell' espletamento di compiti ispettivi e di speciali servizi connessi all' attuazione di specifici progetti obiettivo previsti dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la sola qualifica di dirigente e con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge, di 50 unità.