Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
CAPO II
 Accesso alla qualifica di dirigente
Art. 2
1. In via eccezionale e transitoria, l' accesso alla qualifica di dirigente per le decorrenze 1 luglio 1983, 1 gennaio 1985 e per quella relativa alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene mediante scrutinio per merito comparativo secondo le modalità di cui al presente Capo, nonché secondo la vigente normativa regionale in quanto applicabile.
2. I posti disponibili per l' accesso alla qualifica di dirigente per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 vengono attribuiti mediante inquadramento del personale in servizio che eserciti da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale dell' Amministrazione regionale, le funzioni di sostituto di direttore di Servizio privo di titolare ovvero le funzioni di sostituto di dirigente di staff privo di titolare; vengono altresì attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, con decorrenza 1 gennaio 1989 e secondo le modalità previste al comma 1, i posti rimasti disponibili a seguito degli inquadramenti di cui al presente comma.
3. Gli inquadramenti di cui al comma 2 avvengono, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, con effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di decorrenza dell' incarico e sono disposti a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 47/1990
2 La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
Art. 4
 
3. Il Consiglio di amministrazione del personale esamina, ai fini delle promozioni, i seguenti titoli valutabili per un totale massimo complessivo di punti 52:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario, superiore a due anni, valutabile fino ad un massimo di 5 anni. (Punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 3);
b) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario ovvero di consigliere, valutabile fino ad una massimo globale di ulteriori 5 anni. (Punti 0,20 per ogni anno e punti 0,016 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 1);
c) possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale di accesso. (Punti 3);
d) relazione di cui all' articolo 6. (Fino ad un massimo di punti 35);
e) idoneità conseguita in concorsi per esami e per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti di qualifica dirigenziale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede. (Fino ad un massimo di punti 3);
f) funzioni superiori di qualifica dirigenziale formalmente attribuite, con gradualità di punteggio conformemente alla durata del relativo incarico, comunque superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno. (Fino ad un massimo di punti 5);
g) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo).

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 47/1990
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 47/1990
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 6
1. Tra i titoli valutabili va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del Servizio svolto dal funzionario per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 8.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il funzionario abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi funzionari che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si siano trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 47/1990
2 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3 Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 7
 
1. La relazione di cui all' art. 6 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato A alla presente legge.
2. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.
4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.
6. I dipendenti idonei ma non promossi negli scrutini con decorrenza 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1989, saranno inseriti, rispettivamente, nelle graduatorie degli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1985 e per quella relativa all' entrata in vigore della presente legge.
7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 47/1990
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, L. R. 47/1990