Art. 5
1. Tutti i requisiti richiesti nonché i titoli valutabili - salvo quanto previsto per la relazione dell' articolo 6 - devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello per il quale è indetto lo scrutinio; per lo scrutinio con decorrenza 1 luglio 1983 i requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data del 30 giugno 1983.