Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
Art. 4
 
3. Il Consiglio di amministrazione del personale esamina, ai fini delle promozioni, i seguenti titoli valutabili per un totale massimo complessivo di punti 52:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario, superiore a due anni, valutabile fino ad un massimo di 5 anni. (Punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 3);
b) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario ovvero di consigliere, valutabile fino ad una massimo globale di ulteriori 5 anni. (Punti 0,20 per ogni anno e punti 0,016 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 1);
c) possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale di accesso. (Punti 3);
d) relazione di cui all' articolo 6. (Fino ad un massimo di punti 35);
e) idoneità conseguita in concorsi per esami e per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti di qualifica dirigenziale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede. (Fino ad un massimo di punti 3);
f) funzioni superiori di qualifica dirigenziale formalmente attribuite, con gradualità di punteggio conformemente alla durata del relativo incarico, comunque superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno. (Fino ad un massimo di punti 5);
g) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo).

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 47/1990
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 47/1990
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 47/1990