Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
Art. 33
1. Il personale che alla data del 28 febbraio 1989 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' art. 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed ai sensi dell' art. 25 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, può essere inquadrato, trascorsi 6 mesi dalla data di inizio del comando, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla tabella F allegata alla presente legge.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del Direttore generale, di Ente o di Servizio autonomo presso cui l' interessato presta servizio alla data d' inquadramento.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta l' eventuale differenza tra l' assegno di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, e l' importo del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi del comma 4, lettera b).
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 33, comma 2, L. R. 8/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996