1. Per sopperire alle immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal
DPR 15 gennaio 1987, n. 469 nonché dell' espletamento di compiti ispettivi e di speciali servizi connessi all' attuazione di specifici progetti obiettivo previsti dalla
legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la sola qualifica di dirigente e con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge, di 50 unità.