Art. 24
1. Con apposita legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà ridisciplinata organicamente, sia con riferimento al sistema di accesso sia con riferimento alla determinazione dei posti disponibili, la materia dei passaggi di qualifica a partire da quelli con effetto 1 gennaio 1991; la medesima legge regionale conterrà altresì la necessaria disciplina transitoria di raccordo.