Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
Art. 23
 
1. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa agli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13, secondo la seguente equiparazione:
Livelli funzionali-retributiviQualifica funzionale
I livellocommesso
II livelloagente tecnico
III livellocoadiutore
IV livellosegretario
V livelloconsigliere


2. Nel caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, il personale di cui al comma 1 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.