Art. 22
1. La valutazione complessiva dello scrutinio risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dal dipendente.
2. Le graduatorie sono formate secondo l' ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 1.
3. A paritą di merito la precedenza č determinata dalla maggiore anzianitą nella qualifica di appartenenza; a paritą di questa dalla maggiore anzianitą complessiva di servizio; a paritą di questa dal punteggio della relazione e quindi dell' etą.
4. Vengono promossi i primi elencati nelle graduatorie, in relazione al numero dei posti da ricoprire per ciascuna delle decorrenze cui si riferiscono gli scrutini.
5. Le graduatorie dei promossi sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.