Art. 18
1. Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13, relativi alle decorrenze 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato all' organizzazione ed al personale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi competenti le relazioni analitiche.
2. AI fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13 relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato all' organizzazione e al personale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli scrutini per merito comparativo relativi alla decorrenza 1 gennaio 1984, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi competenti le relazioni analitiche.