Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
Art. 16
1. Tra i titoli valutabili, va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del servizio svolto dal candidato per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 18.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il dipendente abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi dipendenti che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si sono trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
5. Qualora la Commissione paritetica di cui all' articolo 15 lo richieda la relazione potrà essere integrata da ulteriori elementi di informazione forniti dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 3, L. R. 47/1990
2 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3 Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996