Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
Art. 14
 
1. Con riferimento all' articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, i posti disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987, risultano essere i seguenti:
1.1.841.1.851.1.861.1.87
Funzionari3792262
Consiglieri3691955
Segretari4182079
Coadiutori4391752


2. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, risultano disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989, i seguenti posti:
1.1.881.1.89
Funzionari2044
Consiglieri6932
Segretari2811
Coadiutori3116


3. L' attribuzione ai singoli profili professionali dei posti disponibili di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo quanto indicato nell' allegato B alla presente legge.