Art. 12
1. La valutazione complessiva dello scrutinio risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dal dipendente.
2. Le graduatorie sono formate secondo l' ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 1.
3. A paritą di punteggio la precedenza č determinata dalla maggiore anzianitą nella qualifica di funzionario, a paritą di questa dalla maggiore anzianitą complessiva di servizio; a paritą di questa dal punteggio della relazione e quindi dall' etą.
4. Vengono promossi i primi elencati nelle graduatorie in relazione al numero dei posti da ricoprire per ciascuna delle decorrenze cui si riferiscono gli scrutini.
5. Le graduatorie dei promossi sono approvate con decreto del Presidente o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.